Noleggio senza conducente: il locatore resta obbligato solidale nonostante abbia comunicato i dati del locatario per la reintestazione della sanzione per infrazione al Codice della Strada. Corte d’Appello, Palermo, sentenza del 16 settembre 2021.

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Con atto di citazione ex art. 615 c.p.c., una  società di autonoleggio   aveva proposto  opposizione alla cartella di pagamento  volta alla riscossione di sanzioni amministrative per violazioni del C.d.s. accertate da varie Amministrazioni locali, fra le quali anche i comuni di Venezia e Roma Capitale. I rilievi mossi alle due amministrazioni afferiscono al mancato stralcio dal procedimento sanzionatorio del  locatore, quale obbligato in solido della sanzione,  nonostante la società avesse  comunicato i dati del locatario.  A seguito di accoglimento del ricorso  le amministrazioni  di Venezia e Roma Capitale proponevano appello alla sentenza. Gli appellanti nel contestare la sentenza deducevano  l’errore del Giudice di prime cure per avere ritenuto che la locatrice fosse esente dall’applicazione del principio di solidarietà per il pagamento della sanzione,  ritenendo che   la società locatrice è  solidalmente responsabile con il locatario, presunto autore della infrazione, per il pagamento di quanto dovuto a titolo di sanzione., deducendo l’erroneità  della lettura degli artt. 84 e 196 C.d.S. enunciata dal primo Giudice.

La Corte d’Appello, ritiene fondata la tesi  delle amministrazioni  opponenti,  richiamando la giurisprudenza  della Suprema Corte in tema di sanzioni amministrative pecuniarie per infrazioni stradali. Nel caso di vetture date in noleggio il locatore del veicolo è  da ritenersi responsabile in solido con il locatario e il conducente, giacché l’art. 196 codice della strada, pur menzionando esclusivamente il locatario, intende assicurare il pagamento di un soggetto agevolmente identificabile, mentre l’identità del locatario, di regola, è nota soltanto al locatore (Cass. ordinanza n. 1845 del 25.1.2018). Nello stesso senso anche la pronunzia n. 9675 del 26.5.2020: “In tema di sanzioni amministrative in conseguenza della violazione delle norme sulla circolazione, l’articolo 196 del codice della strada, nel ritenere il locatario responsabile in solido con il conducente, non lo sostituisce al proprietario, ma lo aggiunge a quello. La ratio di questa interpretazione è di rendere più agevole la posizione della amministrazione che contesta la violazione, poiché nel caso di noleggio il rapporto di locazione riguarda solo il locatore e il locatario e il nominativo di quest’ultimo è noto solo al locatore. La norma, infatti, intende assicurare, attraverso la titolarità di un diritto adeguatamente e agevolmente accertabile, la possibilità di ottenere il pagamento della sanzione.   Di qui, la ragione della  mancata equiparazione del locatore alle ipotesi su indicate, così che è irrilevante che, di fatto, la società abbia o meno comunicato i nominativi dei conducenti (dei locatari), in quanto la norma istituisce come responsabile solidale il proprietario, e ciò legittima la pretesa del comune verso quest’ultimo”.

La Corte d’appello, si è discostata da un altro orientamento della Cassazione, che escluderebbe la solidarietà della locatrice dell’autovettura con gli altri soggetti indicati (locatario e autore della trasgressione), espresso da ultimo da Cass. Ordinanza n. 10833 del 5.6.2020, secondo la quale “In tema di noleggio di autovettura senza conducente, il locatario risponde delle infrazioni al codice della strada in via solidale con l’autore della violazione, non essendovi alcuna ragione per ipotizzare una corresponsabilità del proprietario locatore che, nell’ipotesi in cui abbia ottemperato all’onere di comunicare la generalità del detto locatario, deve essere ritenuto estraneo ad ogni responsabilità, non avendo avuto la materiale disponibilità del veicolo.

Tuttavia, la Corte d’appello  ritiene di aderire al primo orientamento ( Cass. 1845/2018) in quanto il codice della strada ha previsto soggetti diversi dal proprietario del veicolo, quali obbligati in via solidale, solo nelle ipotesi dell’usufruttario, dell’acquirente con patto di riservato dominio o dell’utilizzatore a titolo di locazione finanziaria; non ha  invece menzionato il semplice locatore del veicolo; e ciò per l’evidente ragione del1’agevole identificabilità, negli altri casi (diversamente dalla locazione semplice), del soggetto solidalmente responsabile.

Alla luce di questa sentenza c’ è da attendersi sicuramente una presa di posizione della lobby delle società di autonoleggio,  che oltre alla responsabilità amministrativa che ne deriva da tale orientamento,   vede concretizzarsi  un serio pericolo per il business post locazione. Vale la pena di ricordare che le società di autonoleggio conservano a titolo di cauzione le coordinate della carta di credito del locatario, e ad ogni notifica di  una sanzione ammnistrativa,   per  la semplice comunicazione dei dati  del locatario, si ristorano con un prelievo dalla carta, in media € 40,  per la gestione della pratica senza fare notifiche intimazioni ed altro.  Facendo un calcolo del numero di pratiche lavorato, sicuramente saranno più cospicue le somme incassate per la lavorazione, anzichè le sanzioni incassante dai comuni che dovranno rincorrere  i locatari per tutto il globo terrestre rispettando  tempi, forma, trattati internazionali, accordi bilaterali tra stati etc… ammesso che il locatario qualora sia stato rintracciato  non sia uno dei tre potenti ( il re, il papa e chi non tiene niente da perdere).

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