I nuovi articoli 93, 94 e 126 del C.D.S. Alcune riflessioni operative su alcune recenti modifiche introdotte dal Decreto semplificazione.

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Prima di tutto mi corre l’obbligo di tranquillizzare chi mi sta leggendo, non è nato un nuovo esperto di diritto della circolazione stradale, non lo sono mai stato e non intendo diventarlo ora. Con questo articolo colgo solo l’occasione, a seguito dell’emanazione della recente Legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. Decreto Semplificazioni), per fare con voi alcune riflessioni di carattere operativo rispetto ad alcune parti, in particolare quelle in cui la norma va a modificare gli articoli 93, 94, e 126 del Codice della strada, argomenti questi di cui mi occupo da sempre.

Comincio analizzando l’articolo 16-ter (Disposizioni in materia di circolazione in Italia di veicoli immatricolati all’estero) che interviene sull’articolo 93 del vigente codice stradale nella misura in cui dopo il comma 1-quater è aggiunto il seguente:

“1-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater non si applicano:

  1. a) ai residenti nel comune di Campione d’Italia;
  2. b) al personale civile e militare dipendente da pubbliche amministrazioni in servizio all’estero, di cui all’articolo 1, comma 9, lettere a) e b), della legge 27 ottobre 1988, n. 470; c) ai lavoratori frontalieri, o a quei soggetti residenti in Italia che prestano un’attività di lavoro in favore di un’impresa avente sede in uno Stato confinante o limitrofo, i quali, con il veicolo ivi immatricolato a proprio nome, transitano in Italia per raggiungere il luogo di residenza o per far rientro nella sede di lavoro all’estero;
  3. d) al personale delle Forze armate e di polizia in servizio all’estero presso organismi internazionali o basi militari;
  4. e) al personale dipendente di associazioni territoriali di soccorso, per il rimpatrio dei veicoli immatricolati all’estero.
  5. Qualora il veicolo sia immatricolato in un Paese non appartenente all’Unione europea, restano ferme le pertinenti disposizioni unionali in materia di immissione temporanea”.

Dico subito che non sembrano misure adeguate ad una norma che, nata male (ne ho scritto più volte), meritava, a mio parere, ben altre modifiche ed integrazioni. Cercherò però di essere breve e approfondire solo la portata di parte della novella, in particolare in che misura interviene rispetto ai soggetti individuati nell’ ipotesi di cui alla lettera C;

  1. c) ai lavoratori frontalieri, ovvero a quei soggetti residenti in Italia che prestano un’attività di lavoro in favore di una impresa avente sede in uno Stato confinante o limitrofo, i quali, con il veicolo ivi immatricolato a proprio nome, transitano in Italia per raggiungere il luogo di residenza o per far rientro nella sede di lavoro all’estero;

La parte relativa ai cosiddetti frontalieri, che è quella senz’altro anche numericamente più importante di queste modifiche, appare non fugare del tutto i dubbi sin ora espressi e che avevano suscitato non poche proteste soprattutto in coloro che per ragioni lavorative devono attraversare la linea di confine quotidianamente.

Da evidenziare che l’attuale normativa non consente l’intestazione di un veicolo con targa estera a cittadini di altri Stati, nella fattispecie l’Italia, se non assumendo la residenza nel Paese di immatricolazione. Eppure è questo che si ricava dal testo così per come emendato e convertito in legge, dove si parla di “soggetti residenti in Italia (…) i quali, con il veicolo ivi immatricolato a proprio nome, transitano in Italia per raggiungere il luogo di residenza o per far rientro nella sede di lavoro all’estero”.

Il termine “soggetti”, naturalmente, oltre che le persone fisiche comprende a pieno titolo società o ditte individuali, ossia persone giuridiche.

Il legislatore si limita ad intervenire solo su questo aspetto tralasciano tutte le altre questioni relative sia ai frontalieri sia a quelle, ad esempio, relative al cittadino italiano che conduce l’auto del coniuge cittadino estero. Aspetto, quest’ultimo, assolutamente non trascurabile della questione che non viene affatto preso in considerazione dal nostro legislatore. Mi pare quindi che bisognerà intervenire presto e con modifiche di ben altra portata.

Proseguendo con le nostre considerazioni vediamo l’art. 49, comma 5-ter, lett. h), con il quale la legge introduce un’importante modifica all’art. 94 del Codice della Strada con la quale, in tema di trasferimento di residenza dell’intestatario di un veicolo, l’aggiornamento della carta di circolazione (oggi Documento Unico), tramite il rilascio di un tagliando adesivo che il cittadino aveva l’obbligo di applicare sul documento di circolazione, è stato sostituito dall’obbligo di richiedere unicamente l’aggiornamento dei dati contenuti nell’Archivio Nazionale Veicoli (ANV).

In particolare il comma 2° e 4° dell’art.94 vengono così sostituiti:

  1. L’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, su richiesta avanzata dall’acquirente entro il termine di cui al comma 1, provvede all’emissione e al rilascio di una nuova carta di circolazione che tenga conto dei mutamenti di cui al medesimo comma. Nel caso dei trasferimenti di residenza, o di sede se si tratta di persona giuridica, l’ufficio di cui al periodo precedente procede all’aggiornamento dell’archivio nazionale dei veicoli di cui agli articoli 225 e 226;
  2. Chiunque circoli con un veicolo per il quale non è stato richiesto, nel termine stabilito dai commi 1 e 2, l’aggiornamento dei dati presenti nell’archivio nazionale dei veicoli o il rinnovo della carta di circolazione e del certificato di proprietà è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 353 a euro 1.762 (2).

Pertanto, la variazione di residenza viene ora registrata esclusivamente nell’ANV senza rilascio al cittadino di qualsivoglia attestazione.

Devo dire che tale norma ha suscitato diverse perplessità soprattutto nei Colleghi che operano su strada, poichè appare non del tutto agevole accertare l’esatta residenza del proprietario del veicolo, visto che questa, come previsto dalla nuova norma, va tratta esclusivamente dalla banca dati della Motorizzazione.

In effetti la situazione, a livello operativo, si è fatta complicata considerato che già dal lontano 2013, sulla patente, che continua a mantenere la natura di documento valido per l’identificazione, non è più indicata la residenza del titolare, che è consultabile per gli organismi di controllo da remoto accedendo all’archivio nazionale abilitati alla guida.

Come sapete la procedura prevede che dal 2 febbraio 2013 (Decreto Legislativo 16 gennaio 2013, n. 2) a seguito di comunicazione da parte del comune che ha ricevuto il cambio di residenza, l’Ufficio Centrale Operativo provvede ad aggiornare il dato nell’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, senza più effettuare la stampa e la spedizione all’ interessato del tagliando adesivo in cui è indicata la nuova residenza da apporre sulla patente di guida.

Di fatto però non si sono resi conto che il combinato disposto di queste due diverse procedure, non coordinate tra loro, fanno in modo che a livello operativo, nel caso si proceda a carico di un conducente per una qualunque infrazione al C.d.S., l’operatore deve, per primo interrogare la banca dati patenti, qui, sperando sia stata aggiornato, rilevare l’indirizzo del conducente, fatto questo, se il veicolo è di proprietà del conducente, dovremmo interrogare la banca dati veicoli ed incrociare il dato (residenza) per verificare che sia stata aggiornata anche quest’ultima, e la dove l’aggiornamento sulla carta di circolazionenon fosse stato richiesto nel termine stabilito dai commi 1 e 2 dell’art.94, applicare la relativa sanzione.

Procedura a dir poco macchinosa, forse a questo punto sarebbe stato meglio prevedere un allineamento automatico delle due banche dati e non ci sarebbero state complicazioni.

In fine andiamo a considerare l’articolo dall’art. 49, comma 5-ter, lett. i), n. 2) che ha modificato parte dell’art.126 del C.d.S., vediamo come. 

Le modifiche riguardano, in particolare, il secondo periodo del comma 9 che (ri)disciplina la possibilità di rinnovare le patenti di guida italiane in Paesi terzi rispetto all’Unione europea o allo Spazio economico europeo.

In buona sostanza il primo periodo del comma 9 dell’articolo 126 fissa il principio “base” secondo il quale la conferma della validità della patente di guida italiana all’estero concerne tutti i titolari, siano essi cittadini italiani (anche non iscritti A.I.R.E.), unionali o stranieri (extra U.E. /S.E.E.), residenti o dimoranti in altro Stato per un periodo di almeno sei mesi, i quali possono rivolgersi, appunto per la conferma di validità, alle autorità diplomatico – consolari italiane presenti nel territorio del Paese ospitante.

Tale principio viene affermato attraverso le modifiche all’art. 126 assunte dal 19 gennaio 2013, le quali introducono il concetto che la conferma di validità non è solo “Per i cittadini italiani residenti o dimoranti …” come era previsto dal comma 5-bis dell’art. 126, ma per tutti “I titolari di patente italiana” come introdotto dal vigente comma 9.

Come accadeva antecedentemente all’odierna riforma, le autorità diplomatico – consolari italiane continuano a rilasciare la specifica attestazione di rinnovo della patente di guida valida a tutti gli effetti anche in Italia, tant’è che il titolare può circolare liberamente fino a quando mantiene la residenza all’estero, al pari di un qualsiasi cittadino italiano che lavora e risiede all’estero che si trovi in Italia in vacanza e voglia circolare con un veicolo.

Nello specifico e per quanto qui d’interesse, contrariamente a quanto accadeva in passato, a decorrere dal 15 settembre 2020 la formulazione del secondo periodo del comma 9, così per come novellata dalla legge di conversione del D.L. 76/2020, concede al titolare di patente di guida italiana rinnovata in un Paese extra UE/SEE sei mesi per rinnovare la certificazione medica ai fini dell’emissione di una nuova patente di guida in corso di validità; termine – quello di sei mesi – non contemplato nella precedente formulazione, tanto da rendere privo di valore il rinnovo esperito all’estero al rientro in Italia.

Con circolare n. 300/A/4399/13/109/16 del 4 giugno 2013 il Dipartimento della P.S. indica che l’attestazione rilasciata dalle autorità diplomatico – consolari è valida per dimostrare, in sede di rinnovo in Italia, l’esercizio alla guida e non soggiacere ad un eventuale provvedimento di revisione ex art. 128 C.d.S., sia per essere esibita in sede di controllo, unitamente alla patente, fino al riottenimento della residenza.

Resta fermo il principio secondo il quale le autorità diplomatico – consolari italiane non procedono alla conferma della validità della patente di guida nei casi contemplati ex articolo 119, comma 2-bis e 4, C.d.S., che prevedono rispettivamente:

2-bis. L’accertamento dei requisiti psichici e fisici nei confronti dei soggetti affetti da diabete per il conseguimento, la revisione o la conferma delle patenti di categoria A, B, BE e sottocategorie, … omissis …

  1. L’accertamento dei requisiti psichici e fisici è effettuato da commissioni mediche locali, costituite dai competenti organi regionali ovvero dalle province autonome di Trento e di Bolzano che provvedono altresì alla nomina dei rispettivi presidenti, nei riguardi:
  2. a) dei mutilati e minorati fisici … omissis …;
  3. b) di coloro che abbiano superato i sessantacinque anni di età ed abbiano titolo a guidare autocarri di massa complessiva, a pieno carico, superiore a 3,5 t, autotreni ed autoarticolati adibiti al trasporto di cose, la cui massa complessiva, a pieno carico, non sia superiore a 20 t, macchine operatrici;
  4. c) di coloro per i quali è fatta richiesta dal prefetto o dall’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri;
  5. d) di coloro nei confronti dei quali l’esito degli accertamenti clinici, strumentali e di laboratorio faccia sorgere al medico di cui al comma 2 dubbi circa l’idoneità e la sicurezza della guida;

d-bis) dei soggetti affetti da diabete per il conseguimento, la revisione o la conferma delle patenti C, D, CE, DE e sottocategorie… omissis …

Infine giova precisare che per quanto riguarda invece il rinnovo in uno dei paesi UE e SEE, la procedura è diversa in quanto il documento in scadenza deve essere:

  • convertito in analogo documento del Paese dove si e acquistata la residenza;
  • rinnovato in Italia

Ma questa è un’altra storia che magari commenteremo in una prossima occasione.

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