Domanda:
Buongiorno, vorremmo sottoporle il seguente quesito relativo alle tempistiche per la notifica del verbale di illecito. Nella normalità dei casi la sanzione viene notificata al trasgressore/obbligato in solido entro i 90 giorni dal verbale di sopralluogo (ossia dal primo atto dell’istruttoria). A volte, però, può succedere che a seguito di sopralluogo viene richiesta alla ….. della ulteriore documentazione che viene esaminata e posta alla base di un successivo verbale di operazione tecnica; in tal caso i 90 giorni entro cui notificare l’illecito decorrono dal primo sopralluogo oppure dal successivo verbale di operazione tecnica?
Grazie, cordiali saluti.
Risposta:
Sebbene sia opportuno (in quanto ciò elimina ogni discussione) notificare entro 90 giorni dal primo supralluogo, non è affetto da alcuna patologia la notifica che avvenga entro i 90 giorni dalla data in cui si accerta la violazione, in un momento secondario rispetto al sopralluogo e dopo aver sviluppato le opportune/necessarie operazioni tecniche. La giurisprudenza (ordinaria ed amministrativa), è concorde nel ritenere che i 90 giorni previsti dalla Legge sono esterni e successivi rispetto alla fase di accertamento della violazione che non necessariamente è istantanea, può essere complessa e dura quanto serve a che l’Amministrazione ritenga consolidati i presupposti per concludere il procedimento, redigendo il verbale di accertamento/contestazione (in questo caso da intendersi “differita”, quindi mediante notifica). La giurisprudenza (Cons. Stato, sez. VI, 22 luglio 2014, n. 3896) in questione conferma che -eventualmente in caso di impugnativa dall’ordinanza ingiunzione che consegue al verbale così fatto (nel caso in cui il destinatario non intenda pagare in misura ridotta)- compete poi al giudice di merito verificare se l’impiego del tempo occorrente ad accertare la violazione sia stato ragionevole o meno, in relazione alla complessità del fatto da accertare. Per questo motivo suggerisco sempre di inserire nel verbale di accertamento e contestazione della violazione, la ricostruzione storica di quelle attività necessarie ad acquisire “ragionevole certezza” della esistenza della violazione. In questo modo, se ci dovesse essere impugnativa, il giudice potrà sempre verificare che trattasi di accertamento complesso, sviluppatosi su più fasi, collegate tra loro.
A queste condizioni quindi, confermo che non esiste alcun vincolo a notificare il verbale entro i 90 giorni dal primo sopralluogo, ma una mera opportunità.