Anche se si impugnano sanzioni accessorie, il contributo unificato resta determinato dalla sanzione pecuniaria.

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In questi giorni si legge sul sito degli avvocati amministrativisti siciliani, della proposizione di un ricorso (che da lì, presumibilmente dovrebbe rimbalzare innanzi alla Corte costituzionale) contro la norma che ha istituito (peraltro con aggravamenti continui) il contributo unificato.

(http://www.amministrativisti.it/2014/05/19/contributo-unificato-incostituzionale-ricorso-in-commissione-tributaria/).

Straordinaria iniziativa che mi ispira nel segnalare una sentenza della Cassazione che, proprio in tema di contributo unificato si pronuncia, muovendo dalla opposizione a sanzione amministrativa stradale.

La Cassazione civile (Sez. VI – 2) con sentenza del 16 giugno 2014, n. 13598, ha stabilito che, quando l’oggetto del ricorso in opposizione avverso le sanzioni stradali sia non solo la sanzione pecuniaria ma anche l’eventuale sanzione accessoria, il valore della causa non diventa indeterminato, ma resta circoscritto negli importi determinati in base alla sanzione pecuniaria cui accede la sanzione accessoria.

 

Secondo i giudici, una diversa interpretazione “- implicando ricadute per il cittadino anche in punto di determinazione dell’importo dovuto a titolo di contributo unificato (che, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, per i processi civili di valore indeterminabile è fissato in un importo ben maggiore rispetto ai 37 Euro che sono dovuti per i processi di valore fino a 1.100 Euro, in cui rientra la maggior parte delle sanzioni derivanti dalla violazione delle norme del codice della strada) – si porrebbe in contraddizione non solo con la struttura semplificata del giudizio di opposizione al verbale di contravvenzione del codice della strada o alla conseguente ordinanza ingiunzione, ma finirebbe anche con il gravare tale giudizio di oneri tali da rendere in concreto difficile l’accesso alla giustizia, risolvendosi in un ostacolo e in un impedimento al pieno esercizio e all’effettivo svolgimento del diritto fondamentale di cui all’art. 24 Cost”.

Vicenda, quella trattata nella sentenza epigrafata, nata in Sicilia, presso il foro di Catania, nell’anno 2011.

Pino Napolitano

 

P.A.sSiamo

 

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