Verbale di ispezione e falso ideologico: condanna assicurata per il “vigile” in malafede.

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Verbale di ispezione e falso ideologico: condanna assicurata per il “vigile” in malafede.

Commettono reato due operatori di Polizia Locale che, recandosi in un esercizio commerciale per effettuare la contestazione di apertura senza il preventivo deposito della SCIA, hanno dato atto nel verbale della presenza della titolare, invece assente? La risposta è: si, certamente!
L’orientamento espresso nel tempo dalla Cassazione nel senso per cui non è punibile, seppure per l’appunto in riferimento all’inidoneità dell’azione, il falso, sia ideologico che materiale, che determina una alterazione irrilevante ai fini dell’interpretazione dell’atto, non modificandone il senso (Sez. 5, n. 38720 del 19/06/2008, Rocca, Rv. 241936) va inteso nel senso che la falsità non è punibile solo quando risulta irrilevante ai fini del significato dell’atto e del suo valore probatorio, non esplicando effetti sulla funzione documentale dello stesso e cioè quella di attestare i dati in esso indicati che giuridicamente la qualificano. Ne consegue, che la rilevanza non deve essere valutata con riferimento all’uso che dell’atto falso venga o possa essere fatto.
Questa nozione di “innocuo”, non può mai riferirsi ai verbali di cui alla L.689/1981. Ciò che viene in conto, invece, è l’effettivo contenuto attestativo di questi atti nei limiti della loro tipica funzione documentale.
“Nel caso di specie la violazione accertata era quella dell’apertura dell’esercizio commerciale senza il preventivo deposito della SCIA di cui alla L. n. 241 del 1990, art. 19 e successive modifiche; va da sé che la contestazione doveva essere effettuata, se presente, al titolare formale dell’attività commerciale, in quanto questi e non altri si identifica con il “trasgressore” di cui alla citata L. n. 689 del 1981, art. 14. Ne deriva che l’attestazione della presenza del “trasgressore” è contenuto tutt’altro che estraneo alla funzione documentale dei due verbali di cui si assume la falsità, atteso che, alla luce della disciplina richiamata in precedenza, quello di ispezione risulta strumentale all’accertamento della violazione ed alla successiva immediata contestazione della medesima e quello di constatazione prova che quest’ultima sia avvenuta, esentando tra l’altro l’organo accertatore dall’obbligo di notificargli gli estremi della violazione accertata. Condivisibilmente dunque i giudici del merito hanno ritenuto che i fatti contestati integrino il reato di falso ideologico del pubblico ufficiale in atto pubblico, rimanendo irrilevante la motivazione attraverso la quale sono pervenuti a tale conclusione, trattandosi di quaestio iuris comunque correttamente risolta”
Con questi passaggi motivazionali, Cass. pen. Sez. V Sent., 11/02/2020, n. 11753, ha rimarcato che integra il delitto di falsità ideologica in atto pubblico di cui all’art. 479 cod. pen. la condotta del pubblico ufficiale che attesti falsamente, nei verbali di ispezione dei luoghi e di costatazione di violazione amministrativa, eseguiti presso un esercizio commerciale, la presenza del titolare formale dell’attività, in realtà assente durante tutte le operazioni, esulando in tal caso la fattispecie di falso ideologico cd. “irrilevante”, ossia concernente un profilo estraneo ovvero ininfluente alla funzione dell’atto, in quanto la presenza del titolare è presupposto per la notifica immediata delle contestazioni di infrazioni amministrative, esentando l’organo accertatore dall’obbligo di notifica.

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