Uso di sostanze stupefacenti e revisione della patente.

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L’art. 128 del Codice della Strada prescrive, come noto, che qualora sorgano dubbi sulla persistenza dei requisiti psico-fisici il titolare di patente di guida possa essere sottoposto a visita presso la commissione medica per la verifica di tali requisiti.

La circostanza, poi, costituita dall’essere consumatore di sostanze stupefacenti integra i dubbi di cui sopra, ai sensi dell’art. 75 del DPR n. 309/90.

La segnalazione di tali circostanze è un dato di fatto o deve essere sorretto da adeguata istruttoria, essendo quest’ultimo un procedimento amministrativo ?

Secondo Tar Ancona, 05/06/2015, n. 473 pur riconoscendo che la revisione per dubbi sull’idoneità psicofisica sia un provvedimento discrezionale e diretto ad ampi fini preventivi, per cui non richiede in alcun modo che le circostanze alla base del provvedimento di revisione siano accertate definitivamente, ciò non toglie che tali provvedimenti debbano essere motivati sulle circostanze che fanno sorgere dubbi sull’idoneità psicofisica del conducente, non potendo essere sufficiente una generica e omnicomprensiva segnalazione del soggetto come assuntore di sostanze stupefacenti. 

Il ricorrente, infatti, afferma che la segnalazione sarebbe basata sul sequestro presso la sua abitazione di una sostanza della quale egli contesta la natura di stupefacente (per cui vi sia un procedimento penale non ancora concluso) e che le circostanze del sequestro non avrebbero alcun collegamento con l’utilizzo della patente.

Ma v’è di più. Il Collegio marchigiano richiama giurisprudenza del Consiglio di Stato che ha affermato che il sequestro di uno “spinello”, non avvenuto alla guida o in momenti immediatamente precedenti e successivi, non consente di intravedere una connessione sotto il profilo della consequenzialità logica esistente tra il fatto e le regole disciplinanti il possesso della patente di guida. Ne consegue che non è sufficiente un unico episodio di detenzione di una sostanza stupefacente a giustificare, in assenza di altri elementi di fatto e giudizio, l’adozione di un atto in cui si mette in discussione l’idoneità psico-fisica dell’interessato ai fini della conduzione di mezzi di trasporto, pur potendo avere rilevanza a diversi fini, penali o amministrativi.

Conclude, la decisione in commento che è da ritenersi illegittimo il provvedimento di revisione che non dia conto in alcun modo della sussistenza del presupposto richiesto dalla legge per la revisione della patente (i dubbi sulla persistenza dei requisiti fisici e psichici prescritti), limitandosi a richiamare note di segnalazione provenienti da autorità di pubblica sicurezza, senza alcuna valutazione del caso concreto.

Vi sono, però, altrettanti dubbi sull’efficacia di tali norme laddove sia poi accertato che lo stesso soggetto sia stato coinvolto in un sinistro stradale da cui siano derivati eventi infausti per altri utenti della strada, anche alla luce delle recenti modifiche al Codice della Strada ed al codice penale sul cd. omicidio stradale.

Michele Orlando

P.A.sSIAMO

 

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