Esercitava attività di trattenimento danzante e di spettacoli nonché di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ma mai aveva esibito, nonostante diffida del competente ufficio comunale, il certificato di agibilità urbanistica, utile al rinnovo della licenza di cui all’articolo 80 TULPS.
A questa vicenda seguiva l’ordine di sospendere l’attività, specie in relazione al fatto che il “nostro” esercente aveva inoltrato al Comune una S.C.I.A. finalizzata all’esercizio dell’attività di trattenimenti danzanti, ai sensi dell’art. 68 TULPS.
Il TAR Campania (Napoli, Sentenza, Sez. III, 17/07/2014, n. 3992) conferma la ragionevolezza del comportamento del Comune il cui atto era strato gravato, cogliendo la “truffaldinità” delle azioni poste in essere dalla ricorrente, in funzione del conseguimento del suo interesse allo svolgimento di trattenimenti danzanti.
Il Collegio afferma: “secondo il dato normativo vigente, il rilascio del certificato di agibilità presuppone la conformità del fabbricato ai parametri normativi e regolamentari urbanistici ed edilizi. Invero, l’art. 24, comma 3, DPR n. 380 del 2001 dispone che “il soggetto titolare del permesso di costruire” è tenuto “a chiedere il certificato di agibilità”….I dati normativi sopra richiamati ed il principio di ragionevolezza dell’azione amministrativa, nella valutazione e nel bilanciamento degli interessi pubblici e privati in campo, escludono l’utilizzo, per qualsivoglia destinazione, di un fabbricato non conforme alla normativa urbanistico edilizia e, come tale, in potenziale contrasto con la tutela del fascio di interessi collettivi alla cui protezione quella disciplina è preordinata. Non a caso le sopra descritte precise indicazioni normative sono seguite da univoca giurisprudenza, secondo cui il rilascio del certificato di agibilità, lungi dall’essere subordinato all’accertamento dei soli requisiti igienico-sanitari, presuppone altresì la conformità urbanistica ed edilizia dell’opera. (c.f.r. T.A.R. Palermo, sez. III, 20 dicembre 2013, n. 2534). E’ stato anche chiarito che il requisito dell’agibilità riflette non solo la regolarità igienico sanitaria dell’edificio, ma anche alla sua conformità urbanistico-edilizia e paesaggistica (ex multis: Cons. Stato, sez. V, 16 maggio 2013, n. 2665; idem 30 aprile 2009, n. 2760; TAR Palermo, II, 24 maggio 2012, n. 1055)”.
Così, anche se il comune ha formalmente errato, per omessa comunicazione dell’avvio del procedimento che ha portato all’ordinanza di sospensione dell’attività, il provvedimento impugnato va salvato nella sua integrità, poiché -nella fattispecie in esame- erano del tutto assenti i presupposti per ottenere della agibilità di cui all’art.80 TULPS.
Sembra, questa pronuncia un valido esempio di applicazione dell’articolo 21 octies comma 2 della Legge 241/1990 a mente del quale: “2. Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell’avvio del procedimento qualora l’amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato”.
Pino Napolitano
P.A.sSiamo