Le strutture temporanee, dehors, esterne ai pubblici esercizi, ancora in deroga all’Autorizzazione paesaggistica per tutto il 2024.

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L. 30/12/2023, n. 214 Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022.
Pubblicata nella Gazz. Uff. 30 dicembre 2023, n. 303.

Ulteriore proroga per la deroga all’autorizzazione paesaggistica per le strutture temporanee dehors, elementi di arredo urbano, art. 146 D.lgs 42/04

articolo 11 comma 8 Legge 214 del 30/12/2023

Ai soli fini di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all’emergenza da COVID-19, a far data dal 1° gennaio 2021 e comunque non oltre il 31 dicembre 2021,  31 dicembre 2024 la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei soggetti di cui al comma 2, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all’attività di cui all’articolo 5 della legge n. 287 del 1991 (vedi leggi regionali), non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al periodo precedente è disapplicato il limite temporale di cui all’articolo 6, comma 1, lettera e-bis), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 che prevede:

 D.P.R 380/2001 art 6 comma 1 e-bis):

le opere stagionali e quelle dirette a soddisfare obiettive esigenze, contingenti e temporanee, purché destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della temporanea necessità e, comunque, entro un termine non superiore a centottanta giorni comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio del manufatto, previa comunicazione di avvio dei lavori all’amministrazione comunale. ne consegue che le opere possono ancora permanere in deroga alla su citata norma.

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