Spostare il veicolo sequestrato dal luogo di custodia è sottrazione di beni ex art. 334 c.p.

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Il veicolo sottoposto a sequestro amministrativo finalizzato alla confisca che viene trasferito, senza autorizzazione dell’Ente accertatore, in un luogo diverso da quello dichiarato per la custodia, integra gli estremi di cui all’art. 334 c.p. e non già dell’art. 213 del Codice della Strada.

Come noto, l’art. 334 c.p. sanziona chi sottrae una cosa sottoposta a sequestro amministrativo o penale, mentre l’art. 213 cds sanziona chi circola con un veicolo sottoposto a sanzione accessoria di fermo o sequestro.

Cass. pen., sez. II, 09/08/2021, n. 31216 ribadisce tale principio ribadendo che la consumazione del reato di cui all’art. 334 c.p. si realizza non soltanto con la sottrazione del bene, bensì anche nel caso in cui esso venga trasferito in altro luogo senza preavviso, tale condotta potendo egualmente impedire o ritardare la procedura attivatasi con l’imposizione del vincolo di coercizione reale del sequestro, frustrandone la finalità.

Pertanto, se il custode colloca l’auto in altro luogo rispetto a quello di custodia, senza avvisare gli organi della procedura ai fini della responsabilità penale del custode delle cose pignorate, commette l’illecito in parola, perché, secondo la S.C., il concetto di “sottrazione” non implica esclusivamente quello di appropriazione, bastando ad integrarlo il semplice spostamento della cosa effettuato senza preavviso all’ufficiale giudiziario e al giudice dell’esecuzione. Pertanto, il reato è configurabile non solo quando la rimozione sia obiettivamente idonea ad impedire la vendita della cosa pignorata, ma anche quando crei per gli organi della procedura esecutiva ostacoli o ritardi al reperimento del compendio esecutato. Ne deriva che occorre guardare alla specifica natura ed al regime giuridico del bene sottoposto a vincolo che, nel caso, come quello in esame, di sequestro amministrativo, è preordinato alla successiva confisca ovvero all’acquisizione all’Erario del bene.

Da tutto quanto precede discende che non può farsi luogo alla qualificazione della condotta sottrattiva del veicolo nell’illecito amministrativo di cui all’art. 213 cds perchè tale condotta integra il reato di sottrazione di cose sottoposte a sequestro in un procedimento penale, e non l’illecito ammmistrativo previsto dal citato art. 213, co. IV, non permettendo il rinvenimento del bene nel luogo in cui egli aveva l’obbligo di custodirlo, precluda così l’esecuzione del decreto di confisca del bene medesimo.
Ciò perché nel caso specifico è contestato il trasferimento del bene, lì dove la disposizione di cui all’art. 213 cit. attiene alla sola condotta di chi circola abusivamente con il veicolo sottoposto a sequestro amministrativo, sicché è unicamente con riferimento ad essa condotta che la norma sanzionatoria amministrativa risulta essere in rapporto di specialità con quella penale, con la conseguenza che il concorso tra norme deve essere ritenuto solo apparente e va applicata la norma amministrativa.

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1 commento

  1. Quindi il mezzo sottoposto a fermo può essere spostato e quello sottoposto a sequestro no? Il mezzo sottoposto a fermo può essere usato su strade private come autodromi?

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