L’articolo 689, codice penale, punisce:
- l’esercente un’osteria o un altro pubblico spaccio di cibi o di bevande, che SOMMINISTRA, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, bevande alcooliche:
○ a un minore degli anni sedici,
○ a persona che appaia affetta da malattia di mente, o che si trovi in manifeste condizioni di deficienza psichica a causa di un’altra infermità.
- chi pone in essere una delle suddette condotte attraverso distributori automatici che non consentano la rilevazione dei dati anagrafici dell’utilizzatore mediante sistemi di lettura ottica dei documenti.
L’articolo 689, codice penale, punisce la “SOMMINISTRAZIONE”.
La Corte di Cassazione Penale, con la sentenza 24 novembre 2014, n. 48744, è intervenuta per differenziare, nell’ambito dell’articolo 689, la vendita dalla somministrazione.
Il caso riguarda il gestore di un negozio che ha venduto a minori di anni 16 bevande alcoliche, provocando così per imprudenza e negligenza lesioni al minore, che, bevendo gli stessi liquori, entrava in coma etilico.
Da un punto di vista semantico, il concetto di somministrazione è più ampio di quello di vendita e sembra addirittura comprenderlo o, quantomeno, non escluderlo, atteso che “somministrare” è sinonimo di “fornire”, “dare”, “distribuire”, “consegnare”, di talché è certamente possibile che una bevanda sia veduta e quindi somministrata in un unico, indistinto contesto temporale; anzi ciò rappresenta l’id quod plerumque accidit in un bar, atteso che si tratta di un esercizio commerciale.
Non sussistono gli estremi della fattispecie costitutiva del reato di somministrazione di bevande alcooliche a persona in stato di manifesta ubriachezza, qualora quest’ultima abbia direttamente prelevato la bevanda dal frigobar (servendosi da sé: cosiddetto selfservice), in quanto, in tal caso, la richiesta della merce avviene attraverso un comportamento concludente ed il cliente può consumarla prima ancora di pagarla, con la conseguenza che né il titolare né il gestore del negozio prestano alcun consenso in ordine al prelievo ed al consumo della bevanda e, pertanto, essi non rivestono una posizione di garanzia nei confronti dei clienti. E ovvio, che, ricorrendo la eadem ratio, il principio va applicato anche alla ipotesi contravvenzionale ex articolo 689, codice penale, atteso che non sono indifferenti né la condotta di colui che fruisce della bevanda, né le modalità con le quali è venuto in possesso della stessa, modalità che certamente possono dipendere da “situazioni ambientali”, essendo evidente, ad esempio, che ben diversa è l’ipotesi in cui la bevanda venga consegnata dal gestore del locale, o da un suo dipendente, , da quella in cui sia lo stesso consumatore ad appropriarsene, prelevandola, come nel caso di specie, da un frigobar, ovvero dagli scaffali di un supermercato.
di Marco Massavelli