Sembra essere l’argomento preferito dagli utenti della strada che intendono opporsi alle sanzioni emesse per il superamento del limite di velocità, quello di eccepire, con motivazioni metagiuridiche, la mancata segnalazione delle postazioni di controllo.
Al riguardo val la pena di segnalare, tra le più recenti, la decisione della Cass., sez. II, 09/10/2017, n. 23566, che ha enucleato un interessante principio.
Vale a dire che grava su colui che propone l’opposizione all’ordinanza ingiunzione, e non sull’amministrazione, l’onere di provare l’inidoneità in concreto della segnaletica di cui al d.m. 15 agosto 2007 ad assolvere la funzione di avviso della presenza delle postazioni di controllo della velocità, in modo da garantire il rispetto del limite dì velocità, in una logica ispirata non dalla volontà di cogliere di sorpresa l’automobilista indisciplinato, ma dalla tutela della sicurezza stradale, di riduzione dei costi economici, sociali ed ambientali derivanti dal traffico veicolare, nonché di fluidità della circolazione.
Oltretutto la Corte di Cassazione ha già affermato che: «In tema di opposizione a sanzione amministrativa in materia di circolazione stradale, per violazione di limite di velocità, qualora l’opponente deduca non già la mancanza della segnalazione stradale relativa a tale limite, ma soltanto la sua inadeguatezza, incombe a lui di dare prova, attraverso la dimostrazione di circostanze concrete, della sussistenza dell’allegata inadeguatezza, per inidoneità od insufficienza della segnaletica, e non invece alla P.A. di provare l’adeguatezza della segnaletica stessa» (cfr. Cass., sez. I, n. 6242/99).