Se il consigliere comunale o sindaco vuoi fare, la sanzione non devi contestare….

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Facile ironia a parte, non è fuori luogo rammentare, con l’avvicinarsi di molte competizioni elettorali amministrative, che la giurisprudenza della cassazione, qualche anno fa, rilevò come anche l’opposizione ad una banale ordinanza ingiunzione comminante sanzioni amministrative, è foriera di incompatibilità. 

Chi ha impugnato ordinanze ingiunzioni o verbali al codice della strada, rammenti …. se non si vuole inciampare un una potenziale causa di incompatibilità … una volta eletti…. far cessare la materia del contendere, magari andando a pagare la sanzione.

di seguito la sentenza  Cass. civ. Sez. I, 24/02/2006, n. 4252

 

Costituisce “lite pendente”, incompatibile con l’assunzione della carica di amministratore comunale o provinciale, ai sensi dell’art. 63 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il giudizio di opposizione avverso un’ordinanza – ingiunzione emessa dall’Amministrazione nei confronti dell’eletto per l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria: il procedimento disciplinato dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 va infatti annoverato tra quelli civili di cognizione ordinaria, in quanto, nonostante la parziale operatività di regole e principi propri del procedimento penale – quali quelli di legalità ed irretroattività, il divieto dell’analogia, l’intrasmissibilità della sanzione agli eredi, etc. – ha ad oggetto l’accertamento negativo della pretesa sanzionatoria secondo le regole che caratterizzano il processo civile quanto agli oneri delle parti ed ai poteri del giudice, al quale è precluso di fondare la decisione su una “causa petendi” diversa da quella dedotta, in base ad una propria attività di accertamento (Cass. civ. Sez. I, 24/02/2006, n. 4252)

Pino Napolitano

P.A.sSiamo

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