Con la sentenza n°12168 del 2 dicembre 2014, il TAR del Lazio ha rigettato i ricorsi proposti dalla Novartis Farma Spa, contro le sanzioni amministrative a questa irrogate dall’AGCM (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato) per aver sviluppato una “concertazione pervasiva e continuata volta ad ottenere una “differenziazione artificiosa dei farmaci Avastin e Lucentis, manipolando la percezione dei rischi dell’uso in ambito oftalmico di Avastin”.
Della questione ci eravamo occupati con un nostro articolo del 5 marzo 2014 (Legge 689/1981 … non solo per sanzioni da pochi spiccioli…) rilevando, all’atto dell’irrogazione della pesante sanzione amministrativa pecuniaria, come la Legge n°689/1981 si presti anche a sanzioni di significative entità. In quella sede preconizzavamo, tra l’altro, il ricorso al TAR, e di tanto oggi diamo conto.
Liquidate le doglianze della ricca ricorrente:
Osserva il Collegio che, in tema di elemento soggettivo dell’illecito, trova riconoscimento, ai sensi dell’art. 3 della L.n. 689/1981, il principio secondo cui per le violazioni colpite da sanzione amministrativa è sufficiente la coscienza e volontà della condotta attiva o omissiva, sia essa dolosa o colposa, e la sussistenza di tale circostanza appare indubbia alla stregua delle pregresse considerazioni.
Quanto alla quantificazione della sanzione, il Collegio ha convenuto sull’estrema gravità del comportamento sanzionato, quindi l’art. 11 della legge n. 689/81 (gravità della violazione, condizioni economiche, comportamento delle imprese coinvolte ed eventuali iniziative volte a eliminare o attenuare le conseguenze delle violazioni) è idoneo a sorreggere la legittimità della determinazione dell’importo della sanzione. (Consiglio di Stato, 29 dicembre 2010, n. 9575, Sez. VI, 23 giugno 2006, n. 4017).
Ci sarà un appello al Consiglio di Stato?
Se ciò sarà, ne daremo conto.
Pino Napolitano
P.A.sSiamo