Non sussiste il danno da ritardo nel caso in cui non sia ravvisabile alcuna colpa nell’operato dell’amministrazione e la tempistica procedimentale consenta agevolmente di escludere un atteggiamento dilatorio in capo alla P.A.. E’ quanto affermato dal Consiglio di Stato Sezione Quarta con sentenza n. 2964 del 19/6/2014.
VINCENZO SMALDONE
P.A.sSiamo
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