Richiesta di installazione di paletti dissuasori alla sosta. Obbligo a provvedere.

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Davvero singolare la decisione del Tar Napoli che, con la decisione n. 4280 del 02/09/2015, impone al Comune di installare paletti dissuasori alla sosta indiscriminata di veicoli privati e di apporre segnaletica di divieto di sosta.

La questione portata alla cognizione del Collegio napoletano muove le mosse dalla richiesta avanzata da un gruppo di cittadini di installare paletti dissuasori alla sosta ovvero apposita segnaletica orizzontale con divieto di sosta nel tratto di strada antistante il portone del proprio fabbricato al fine di impedire la sosta indiscriminata, diurna e notturna, di autoveicoli privati la cui presenza, considerate le ridotte dimensioni della carreggiata, ostacola le manovre carrabili di accesso ed uscita dall’edificio, ivi compresi i mezzi di soccorso ed emergenza.

Eppure il Comando di Polizia Municipale effettuava un sopralluogo constatando che effettivamente esisteva un disagio per i residenti, richiedendo, altresì, al Comune la messa in opera di palettatura lungo la corsia di sinistra o, in alternativa, l’apposizione di segnaletica verticale di divieto di sosta.

Ciò malgrado, alcuna risposta veniva data alla istanza e, per tali motivi, i richiedenti impugnavano il silenzio dell’Amministrazione.

Della serie, la cosa proprio non mi interessa e l’Amministrazione resta contumace anche nel giudizio amministrativo.

 

Risultato finale: ricorso accolto, nomina di un eventuale Commissario ad acta e condanna alle spese.

Il Tar, infatti, sostituendosi di fatto all’Ente, richiama gli obblighi di vigilanza sulle strade di cui è proprietaria (oltre che sulle relative pertinenze, come i marciapiedi destinati al transito dei pedoni), dei quali deve garantire la destinazione pubblica ed il pacifico utilizzo da parte degli utenti, nel rispetto delle disposizioni del codice della strada ex D.Lgs. n. 285/1992 e del regolamento esecutivo ed attuativo di cui al D.P.R. n. 495/1992.

Afferma, inoltre, che compete al Comune l’adozione delle misure concretamente richieste dai ricorrenti che, agendo a tutela del proprio diritto al libero accesso al fabbricato con mezzi di locomozione, chiedono l’adozione di provvedimenti di regolazione della sosta sul tratto di strada, quali l’installazione di paletti dissuasori alla sosta indiscriminata di veicoli privati e l’apposizione di segnaletica di divieto di sosta.

Conclude, il Collegio, ricordando che l’adozione di tali misure rientra certamente nella competenza del Comune proprietario della strada, con specifico riferimento:

– all’apposizione e la manutenzione della segnaletica stradale, ai sensi dell’art. 37 del codice della strada;

– all’installazione di paletti con funzione di dissuasione alla sosta dei veicoli privati in base all’art. 42 del codice della strada e all’art. 180 del regolamento di esecuzione e di attuazione, da utilizzare come impedimento materiale alla sosta abusiva e che, ai sensi del comma 6 del citato art. 180, devono essere autorizzati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e posti in opera previa ordinanza dell’ente proprietario della strada.

Alla fine della lezione, l’ammonimento a provvedere entro 30 giorni, pena la nomina di un Commissario ad acta, il cui compenso viene posto, ovviamente, a carico del Comune.

Ma rispondere alle istanze, no ?

 

Michele Orlando

 

 

 

P.A.sSIAMO

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