Revoca Licenza NCC  e partecipazione procedimentale reale.

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Revoca Licenza NCC  e partecipazione procedimentale reale.

Il Comune di Villafranca in Lunigiana, revocò un’autorizzazione all’esercizio dell’attività di noleggio con conducente precedentemente rilasciata, motivando la decisione sulla circostanza che detta attività veniva svolta esclusivamente in luoghi esterni al territorio comunale, come dimostrato da rilievi svolti dalla Polizia Municipale e dalla Legione Carabinieri Toscana-Stazione di Villafranca, i quali avevano concluso che l’auto del titolare non transitava mai nel Comune di Villafranca. Il provvedimento venne stato impugnato con ricorso straordinario al Capo dello Stato notificato il 12 gennaio 2017 e il Comune propose opposizione, chiedendo che il ricorso venisse deciso in sede giurisdizionale. Il gravame venne quindi riassunto avanti al Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana che lo ha deciso (sezione II) con sentenza n° 999 del 12 luglio 2018.

La pronuncia si presenta come discutibile e criticabile, ad avviso di chi scrive, sotto diversi puti di vista; il TAR diventa formalista oltre ogni ragionevolezza, attestandosi sulla critica alla non sufficiente partecipazione procedimentale accordata all’interessato:

“Anche se è stato da tempo precisato che l’obbligo, previsto dall’art. 10 della l. n. 241/1990, di esaminare le memorie e i documenti prodotti dagli interessati nel corso del procedimento non impone all’Amministrazione una specifica e analitica confutazione di tutte le singole avverse argomentazioni esposte, ciò nondimeno l’esercizio dei diritti partecipativi non può risolversi in un vuoto rituale privo di alcuna rilevanza nello sviluppo della funzione amministrativa (T.A.R. Molise I, 15 marzo 2017 n. 86). L’argomentazione utilizzata dall’Amministrazione per respingere le deduzioni procedimentali del ricorrente rappresenta una mera formula di stile, inidonea ad evidenziare le ragioni per le quali il Comune ha ritenuto di disattenderle. Non viene poi data prova che il provvedimento avesse contenuto vincolato e, anzi, può ritenersi di concludere in senso contrario poiché le circostanze rappresentate nella memoria di intervento richiedevano un approfondimento istruttorio con spendita di discrezionalità da parte dell’Amministrazione. Il ricorso deve quindi essere accolto, con effetto assorbente sulle ulteriori censure poiché la fondatezza del gravame sotto questo profilo postula la riedizione del potere discrezionale da parte del Comune, a partire dalla confutazione della memoria procedimentale del ricorrente. Per l’effetto, il provvedimento impugnato deve essere annullato”.

Una insolita “partita patta”, dato che (come di solito accade quando il Collegio sente un sottile senso di colpa per aver dato torto all’Amministrazione si crinali deboli) “Le spese processuali possono tuttavia essere compensate tra le parti in ragione della particolarità del caso affrontato”.

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