T.A.R. Campania Napoli Sez. V, 20/02/2014, n. 1082
Buona la sentenza epigrafata per riaccendere attenzioni e preoccupazione dei Prefetti nei confronti delle ordinanze sindacali espressive di potestà “governative”, anche se rese in materia di emergenza sanitaria o igienica.
Secondo il TAR Campania, il giudizio risarcitorio va incardinato non solo nei confronti del Comune il cui sindaco abbia adottato l’ordinanza ma anche nei confronti dello Stato, pena l’inammissibilità del ricorso stesso in caso di omessa notificazione al Governo Nazionale.
Singolare la circostanza che la sentenza è resa con riguardo ad una ordinanza di cui all’articolo 50 TUEELL, quindi in materia rispetto alla quale le prefetture si sentono “estranee”.
Dopo questa sentenza, tanto estranee e disinteressate, forse non potranno più dichiararsi.
“…essendo le ordinanze contingibili ed urgenti manifestazione di prerogative statali, delle quali il Sindaco è partecipe nella veste di Ufficiale di governo, dei danni derivanti dall’esercizio del potere in questione risponde lo Stato per cui, mentre il ricorso per l’annullamento dell’ordinanza può essere notificato soltanto al Comune, quello con cui si chiede il risarcimento del danno deve essere necessariamente notificato, pena la sua inammissibilità, all’Amministrazione Statale (C.d.S., Sez. V, 13 agosto 2007, n. 4448; Tar Valle d’Aosta, 17 aprile 2012, n. 39)”.
Pino Napolitano
P.A.sSiamo