Questione di massima in ordine alla corretta interpretazione dell’art. 93, d.lgs. 12 aprile 2006, n.163

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Una interessante e recente sentenza della magistratura contabile fa chiarezza sugli incentivi per la progettazione ex art 93 del D.Lgs. n. 163/2006, norma tra l’altro superata dal Nuovo Codice degli Appalti stabilendo i seguenti principi.

“Il riconoscimento dell’incentivo alla progettazione di cui all’art. 93 comma
7-ter del d.lgs. n. 163/2006 in favore del responsabile unico del procedimento non presuppone necessariamente che l’intera attività di progettazione sia svolta all’interno dell’ente”.
“La nozione di “collaboratori” di cui al comma 7-ter dell’art. 93 del d.lgs.
n. 163/2006 fa riferimento alle professionalità – di norma tecniche – all’uopo individuate in sede di costituzione dell’apposito staff, le quali devono porsi in stretta correlazione funzionale e teleologica rispetto alle attività da compiere per la realizzazione dell’opera a regola d’arte e nei termini preventivati.”
“Gli incentivi previsti e disciplinati dai commi 7-bis, 7-ter e 7-quater del
d.lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 possono essere riconosciuti ed erogati in favore delle figure professionali interne esplicitamente individuate dalla norma che svolgano le attività tecniche ivi previste, anche in presenza di progettazione affidata non integralmente a soggetti estranei ai ruoli della stazione appaltante e dagli stessi realizzata.”

delibera 18 2016 sez autonomie

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