DOMANDA: Il mio comune ha organizzato una festa del cacciatore. E’ prevista anche una esposizione e vendita di armi, sia da parte di commercianti che di fabbricanti.
Quale autorizzazione devono chiedere gli interessati per le armi e per coltelli tipici per cacciatori?
- I. C.te di P. M.
Risposta
Dobbiamo, prima, precisare che non è possibile vendere o esporre armi sulle aree pubbliche, come prescrive l’articolo 37 tulps che vieta la vendita ambulante di armi; tale violazione è punita dall’art 696 C. P. con arresto fino a 3 anni e ammenda fino a € 1.239,00.
È consentita, invece, la vendita su aree pubbliche di strumenti da punta e da taglio previa licenza che veniva rilasciata dal Questore.
Le competenze ed i controlli per il rilascio di dette licenze sono stati trasferiti ai Comuni dal D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art. 163, comma 2, lett. a), con decorrenza dal 1 gennaio 2000, come stabilito dal D.P.C.M. 12 settembre 2000, art. 2, comma 3.
Infine, ricordiamo che lo stesso D. Lgs. 112/98, art. 163, comma 4, ha precisato che il rilascio di detta licenza deve essere comunicato, tempestivamente, all’Autorità di Pubblica sicurezza.