Quesito: vendita bombole gas  

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Domanda

Gentile Com. te ho letto che la vendita di bombole gas per uso domestico rientra nella tipologia di esercizio di vicinato settore non alimentare: in tal caso, essendo necessaria la scia, quali sono le norme che regolano la materia?

  1. N. Responsabile Corpo di P. M. di C. (NA)

Risposta

La vendita di bombole di gas per uso domestico rientra fra gli esercizi di commercio del settore non alimentare e quindi necessita della presentazione della SCIA, qualora trattasi di esercizio di vicinato, ovvero di autorizzazione per prodotti non alimentari se trattasi di medie o grandi strutture di vendita, in relazione alla superficie di vendita utilizzata; il richiedente dovrà essere in possesso solo dei requisiti morali.

Nello specifico, la Tabella A allegata  al d. lgs 222/2016, alla voce n. 32 della sezione 1.10, stabilisce che per l’apertura di un esercizio di vicinato deve essere presentata al Suap la Scia unica, Scia per l’avvio dell’attività di vicinato più comunicazione per la vendita al dettaglio di gas infiammabile in recipienti mobili.

Invece per la media o grande struttura di vendita deve essere richiesta al Suap la relativa autorizzazione per l’avvio dell’attività più comunicazione per la vendita al dettaglio di gas infiammabile in recipienti mobili.

Infine, per la vendita di bombole di gas in una attività commerciale già avviata basterà presentare al Suap la sola comunicazione per la vendita al dettaglio di gas infiammabile in recipienti mobili.

Nello svolgimento dell’attività nell’esercizio commerciale potrà essere depositata solo una quantità massima di Kg 75 di gas.

Il titolare dovrà provvedere a richiedere il certificato di prevenzione incendi al Comando Vigili del Fuoco competente per territorio se la capacità complessiva delle bombole depositate supera i 75 poiché si rientra nella fattispecie indicata all’Attività 3 B dell’Allegato al D.P.R. 151/2011 e, pertanto, si applicano le procedure autorizzative dei Vigili del fuoco.

Il Ministero dell’Interno, con circolare n. 74 del 20/9/1956, alla “PARTE TERZA – Norme di sicurezza per le rivendite di gas di petrolio liquefatti”, articoli da 43 a 50, ha definito quali “Rivendite” quei “locali destinati alla minuta distribuzione di bottiglie di G.P.L. per uso domestico, nei quali potrà essere ammesso anche l’esercizio di altre attività compatibili con le caratteristiche di pericolosità del gas di petrolio liquefatto. In tali rivendite saranno ammessi recipienti portatili fino alla capacità massima di kg. 15 ciascuno per un totale di kg. 75 di G.P.L.”.

Ha disposto, inoltre, che per le rivendite dovranno essere osservate una serie di prescrizioni, abbastanza rigorose, che si possono così sintetizzare:

– le bombole di GPL devono essere tenute in locali ubicati a piano terra, senza alcuna comunicazione diretta o indiretta con piani interrati o seminterrati, in quanto il GPL tende ad andare verso il basso perché è più pesante dell’aria. Tale luogo di rivendita dovrà, inoltre, essere separato, con muri privi di apertura, da eventuali altri locali destinati ad abitazione.

– il locale interessato dovrà essere abbastanza aerato mediante idonee aperture in basso ed in alto e lungo i lati esterni; le aperture disposte in basso dovranno essere preservate da rete tagliafiamma. Non dovranno essere consentite griglie di aerazione di locali interrati posti esternamente in prossimità delle aperture predette.

– il solaio di copertura del locale interessato dovrà preferibilmente essere realizzato con materiali antincendio, resistenti al fuoco; nel caso in cui il solaio non presenti i requisiti innanzi indicati, il solaio stesso dovrà essere protetto con controsoffittatura in rete metallica e malta di cemento.

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