Quesito: subingresso in media struttura di vendita. Regione Campania.

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Domanda:

Egr. Com. te Le porgo la seguente domanda:  Per un subingresso in una Media Struttura di Vendita di prodotti Non Alimentari, serve una comunicazione oppure il SUAP deve rilasciare una nuova autorizzazione? Ringrazio per la risposta che vorrete darmi.

Agente L. C. della P. M. di T. d. G (NA)

Risposta:

La legge regionale 21 aprile 2020, n. 7, “Testo unico sul commercio”, all’art. 27 disciplina l’attività della media struttura di vendita.

Ricordiamo che tali esercizi possono avere una superfice di vendita fino a mq. 1.500 nei comuni con popolazione residente fino a 10.000 abitanti, mentre nei comuni con popolazione residente superiore ai 10.000, detti esercizi possono avere una superfice di commercio fino a mq. 2.500.

Il comma 3 del citato art. 27 rinvia alla tabella dell’allegato A della predetta legge l’individuazione dei regimi amministrativi per l’apertura, il trasferimento di sede, riduzione e ampliamento delle superfici di vendita, riduzione del settore merceologica, cessazione o subingresso nell’attività.

Detta tabella al punto 1.2 stabilisce che il subingresso in una media struttura di vendita è soggetta a regimi amministrativi diversi a secondo dell’attività svolta e la superfice complessiva dell’esercizio di vendita, secondo lo schema che, di seguito, indichiamo:

1- vendita di prodotti non alimentari in un locale con superfice lorda fino a mq. 400:

è soggetta alla sola comunicazione abilitativa di subingresso da inoltrare al Suap;

2 – vendita di prodotti non alimentari in un locale con superfice lorda superiore a mq. 400: è soggetta alla Scia unica comprensiva della comunicazione abilitativa di subingresso e comunicazione di prevenzione incendi (vedi DPR 151/2011, allegato I) da inoltrare al Suap;

3 – vendita di prodotti alimentari in un locale con superfice lorda fino a mq. 400: è soggetta alla Scia unica comprensiva della comunicazione abilitativa di subingresso e Scia sanitaria;

4 – vendita di prodotti alimentari in un locale con superfice lorda superiore a mq. 400: è soggetta alla Scia unica comprensiva della comunicazione abilitativa di subingresso, comunicazione di prevenzione incendi (vedi DPR 151/2011, allegato I) e Scia sanitaria.

Il Suap dovrà provvedere alla trascrizione nei propri registri del nominativo del soggetto subentrante nell’attività, dopo aver verificato che sia in possesso dei requisiti morali e professionali.

La omessa comunicazione di subingresso è punita dall’art. 145, comma 2, con sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.500 a € 15.000 con pmr di € 5.000, nonché l’adozione dell’ordinanza di cessazione dell’attività e revoca dell’autorizzazione precedentemente rilasciata.

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