Quesito: Somministrazione in area esterna al pubblico esercizio.

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Quesito per passiamo: la risposta!
Risposta ai quesiti posti dai lettori

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Domanda: Caro Comandante approfitto ancora della sua disponibilità; vorrei porle un quesito che vede contrastanti me quale funzionario responsabile del nucleo commercio e il funzionario del suap.

Credo che per i P. E., nello specifico BAR, per effettuare la somministrazione assistita all’esterno su area (marciapiede) pubblica c’è bisogno della sola autorizzazione rilasciata dal comune per occupazione suolo pubblico, mentre, l’ufficio commercio ritiene invece che c’è bisogno di una nuova scia con dia sanitaria, tanto è che la legge 287/91 non prevede l’ampliamento ma l’apertura ed il trasferimento in locali diversi da quelli indicati nell’autorizzazione e la relativa sanzione se  all’atto dell’accertamento, mentre l’area esterna è coperta dalla scia interna. In attesa di risposta, ringrazio.

Funzionario di P. M. A.D.V.

Risposta: Concordo con quanto hai espresso nel quesito. Infatti, per esercitare l’attività di somministrazione all’aperto, all’esterno di un esercizio già in possesso della prescritta autorizzazione, non occorre alcuna autorizzazione amministrativa ne registrazione sanitaria; necessita solo accertare che sia stata autorizzata l’occupazione di suolo se l’area è pubblica, come indicato nel quesito.

Qualora trattasi di area privata, occorre accertare il titolo di possesso o di godimento di detta area; nel caso di area privata chiusa e/o recintata (es. giardino o cortile interno al locale) non occorre alcun permesso di occupazione, se trattasi invece di area privata aperta all’uso pubblico il titolare dovrà comunque munirsi di autorizzazione e pagare la relativa tassa ai sensi del D. Lgs. 507/93, art. 38, comma 3, che testualmente recita:

“3. La tassa si applica, altresì, alle  occupazioni  realizzate  su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio”.In caso di mancato pagamento della tassa, si applicano le sanzioni stabilite dall’art. 53 del  predetto Decreto.

Si ricorda, infine,  che il MISE con risoluzione n. 145811 del 14.8.14, in risposta ad un quesito relativo all’occupazione di suolo privato con tavoli e sedie all’aperto, da parte di un esercizio di somministrazione, ha precisato che l’ampliamento di superficie dei locali chiusi non è assoggettato ad alcuna autorizzazione (come peraltro dispone l’art. 64 D. Lgs. 59/2010 relativo solo all’apertura o trasferimento di esercizio di somministrazione); parimenti per le occupazioni di spazi esterni ai locali, siano essi privati o pubblici, non si configura ampliamento di superficie e pertanto non necessita alcun autorizzazione.

Risoluzione n.145811 del 14.8.14- Somministrazione-occupazione suolo privato con tavoli – ampliamento attività

 

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