Quesito: scarti animali provenienti da attività di macellazione.

1
3738
Quesito per passiamo: la risposta!
Risposta ai quesiti posti dai lettori

raccolta dei rifiuti urbani, gli scarti animali derivanti dalla sua attività (ossa, grassi, parti di animali ecc…).

Domanda:  Si riesce ad individuare l’autore del deposito che, sentito in merito, riconosce come propria la condotta posta in essere, salvo giustificarsi con il fatto che ha avuto dei problemi con la ditta che gli smaltisce gli scarti.

In tal caso, quali sanzioni dovranno trovare applicazione?

In particolare, la condotta descritta configurerà un illecito amministrativo o penale?

Risposta:

Gli scarti di macelleria, quali prodotti di origine animale non destinati al consumo umano,sono sottratti all’applicazione della normativa in materia di rifiuti e, quindi, soggettiesclusivamente al Regolamento CE1069/2009/C, solo se sono qualificabili come sottoprodotti ai sensi dell’art. 184 bis, del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152. Diversamente, in ogni altro caso in cui il produttore se ne sia disfatto per destinarli ad un illecito smaltimento, restano soggetti alla disciplina del Testo Unico ambientale.

Tale principio di diritto, enunciato dalla Corte di Cassazione – Sez. III, 24/03/2009 n. 12844 – trova il suo fondamento nell’art. 185, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 152/2006, che esclude dall’alveo della disciplina dei rifiuti,in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, i sottoprodotti di origine animale, eccetto quelli destinati all’incenerimento, allo smaltimento in discarica o all’utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio.

Tanto premesso, rivestendo gli scarti in questione la natura giuridica di rifiuti, la condotta descritta nel quesito, al pari di quella di un qualsiasi deposito di rifiuti sul marciapiede, anche in assenza dei cassonetti, è vietata dall’articolo 192 del D. Lgs. n. 152/2006, che, ai commi 1 e 2, stabilisce:

1.L’abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.
2. É altresì vietata l’immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.

Stabilito, inoltre, che i rifiuti di cui al quesito, sono speciali, ai sensi dell’art. 184, comma 3, lett. e),la condotta vietata è punita penalmente, essendo posta in essere da un titolare di impresa, per effetto dell’art. 256, comma 2, che prevede le seguenti alternative sanzioni:

a)la pena dell’arresto da tre mesi a un anno o l’ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;

b)la pena dell’arresto da sei mesi a due anni e l’ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

Nel caso di specie, trattandosi di rifiuti non pericolosi (C.E.R. 020202 scarti di tessuti animali; C.E.R. 020203 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione), trova applicazione la sanzione di cui alla suddetta lettera b).

Proprio in riferimento ai rifiuti provenienti da un’attività di macelleria, la Suprema Corte di Cassazione – Sez. III, Sentenza 26 marzo 2012, n. 11595 – ha validato la tesi come sopra delineata, enunciando i seguenti principi:

«Correttamente il decidente (il giudice di merito) osserva che il sistema sanzionatorio per l’abbandono dei rifiuti è articolato nelseguente modo: per i privati che violano il divieto in esame è prevista una sanzione amministrativa, in base all’art. 255, comma 1; se, invece, la violazione viene commessa da titolari di imprese o enti scatta una sanzione penale, ex art. 256, comma 2, con duplicità di ipotesi a seconda che si tratti di rifiuti pericolosi o non (art. 256, comma 1, lett. a, o e b).

Ciò premesso, essendo stato accertato che l’imputato stava abbandonando rifiuti non pericolosi, senza autorizzazione, e che lo stesso è titolare di una attività di impresa per la vendita della carne (macelleria), si rivela indubbia sia la corretta qualificazione del fatto (deposito incontrollato di rifiuti), sia la esatta indicazione della normativa violata (art. 256, comma 2, D. Lgs. n. 152/2006).

Va, altresì, considerato che l’illecito di cui all’art. 256, comma 2 risulta strutturato come reato proprio e rappresenta il completamento ideale della fattispecie sanzionata in via amministrativa dall’art. 255, comma 1, il cui spettro applicativo abbraccia, invece, tutte te ipotesi in cui le medesime condotte delineate dal citato art. 256, comma 2, siano poste in essere da un qualunque soggetto privato.

E’ evidente, quindi, che le peculiari qualifiche soggettive (art. 256, comma 2) rivestano nell’ambito della fattispecie in esame il ruolo di elemento specializzante rispetto alla ipotesi di cui al precedente art. 255, comma 1, che, peraltro, si apre proprio con la clausola di riserva “fatto salvo quanto disposto dall’art. 256, comma 2”.

Di tal che, qualora la condotta tipizzata venga posta in essere da soggetto qualificato, il giudice dovrà procedere, in virtù del principio generale di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 9, all’applicazione della norma penale, avente carattere di specialità rispetto a quella che prevede l’illecito amministrativo, infliggendo la sanzione penale alternativa dell’ammenda o dell’arresto, se trattasi di rifiuti non pericolosi, o congiunta se pericolosi».

Trasmessa la comunicazione di notizia di reato alla procura, l’attività di polizia non può ancora ritenersi conclusa.Non si dimentichi, infatti, che i rifiuti depositati illegalmente vanno rimossi e smaltiti, ai sensi dell’art. 192, comma 3:

Chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 (abbandono e deposito incontrollato di rifiuti) è tenuto a procedere alla rimozione, all’avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull’area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo.

Se non raccolti spontaneamente, al macellaio dovrà essere indirizzata necessariamente l’ordinanza di rimozione e di smaltimento.Naturalmente, perché l’ordinanza sindacale possa essere emessa, è doveroso che l’organo di polizia che ha fatto l’accertamento, trasmetta il rapporto al Sindaco.Cosa che, purtroppo, non sempre accade …

Quid jurisse l’ordinanza non viene poi adempiuta nel termine stabilito?

L’art. 255 del D. Lgs. n. 152/2006, al comma 3, stabilisce che:

Chiunque non ottempera all’ordinanza del Sindaco, di cui all’articolo 192, comma 3, … … è punito con la pena dell’arresto fino ad un anno.

Dunque, per espressa previsione normativa, l’inosservanza dell’ordinanza sindacale di rimozione dei rifiuti è punita, ai sensi dell’art. 255, comma 3, con l’arresto fino ad un anno.

Di contro, secondo prassi invalsa, non sarà corretto applicare l’art. 650 del C.P.che costituisce una norma incriminatrice avente natura sussidiaria, ossia che trova applicazione solo quando l’inosservanza del provvedimento dell’autorità non sia sanzionata da alcuna altra norma penale, processuale o amministrativa.

Pubblicità

1 commento

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui