Quesito: sanzioni per omessa dichiarazione di ospitalità di stranieri.

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Quesito per passiamo: la risposta!
Risposta ai quesiti posti dai lettori

QUESITO

salve, volevo chiedere se la sanzione amministrativa per omessa dichiarazione di ospitalità a cittadino extra ue, cioè fatta dopo 48 ore, deve essere obbligatoriamente contestata il giorno che si presenta in ufficio, o si può inviarla con notifica entro i 90 giorni?

Grazie dell’attenzione.

RISPOSTA

L’articolo 7 del D.Lgs 25/07/1998, n. 286 prevede che: 1. Chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero ospita uno straniero e apolide, anche se parente o affine, ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all’autorità locale di pubblica sicurezza. 2.  La comunicazione comprende, oltre alle generalità del denunciante, quelle dello straniero o apolide, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione che lo riguardano, l’esatta ubicazione dell’immobile ceduto o in cui la persona è alloggiata, ospitata o presta servizio ed il titolo per il quale la comunicazione è dovuta. 2-bis.  Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 160 a 1.100 euro”.

Il sistema sanzionatorio di riferimento è la Legge 689/1981, quindi –sul piano procedurale- non ci sono deroghe alle regole scandite dagli articolo 13 e 14 della predetta Legge. Ciò viene a significare che “La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa”. Questo significa che, laddove l’Agente o Ufficiale di Polizia Giudiziaria si trovi al cospetto del trasgressore e non abbia dubbi sulla sussistenza della violazione, non necessiti di approfondimenti investigativi o istruttori ed abbia la materiale possibilità di contestare la violazione, la contestazione immediata è obbligatoria e contestuale alla scoperta del fatto illecito. Ovviamente è opportuno documentare i fatti da quali si deduce l’illecito utilizzando le prerogative dell’art. 13 (Gli organi addetti al controllo sull’osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono, per l’accertamento delle violazioni di rispettiva competenza assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica) della citata Legge. Laddove non fosse per qualsiasi logico e giustificabile motivo possibile procedere alla contestazione contestualmente all’accertamento della violazione, dandone atto nel verbale (spiegandone le ragioni) si può procedere a norma del comma 2 dell’art. 14 della L.689/81: “Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all’estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall’accertamento”.

 

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1 commento

  1. Salve, ho presentato la cessione di fabbricato entro le 48 ore stabilite per aver dato in locazione la mia abitazione ad una cittadina extracomunitaria.
    Ero tenuto a presentare anche la dichiarazione di ospitalità anche se sono praticamente gli stessi moduli da compilare?
    Grazie

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