DOMANDA: Gentile Comandante, Le pongo i seguenti tre quesiti in materia di sanzioni amministrative pecuniarie, chiedendo la cortesia di fornirmi chiarimenti in merito.
Il Sig. Rossi commette una violazione amministrativa che è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50 a € 300; pertanto il Sig. Rossi ha 60 giorni di tempo per pagare € 100 ovvero proporre ricorso.
quesito n. 1: il Sig. Rossi non paga la sanzione e non fa ricorso, per cui il funzionario comunale responsabile, ai sensi della Legge 689/81, emette ordinanza ingiunzione di pagamento.
A questo punto le chiedo l’Ordinanza ingiunzione è pari sempre alle 100 euro dovute o è maggiorata?
quesito n. 2 il Comune può prevedere una maggiorazione percentuale o addirittura un raddoppio rispetto alla sanzione amministrativa di partenza?
quesito n. 3 se il Sig. Rossi non ottempera neanche alla ordinanza ingiunzione, come si deve procedere?
Vi ringrazio per la risposta ed invio cordiali saluti
Agente S. G. Polizia Municipale di A. (CE)
Risposta:
Prima di rispondere nel merito dei quesiti, corre l’obbligo di precisare che ai sensi del D. lgs. 267/2000 (TUELL), art. 7 bis, le violazioni ai regolamenti comunali ovvero alle ordinanze comunali devono essere punite con sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00; pertanto le somme che sono state indicate nella premessa del quesito, relative a violazioni a regolamenti od ordinanze comunali, sono errate e dovranno essere corrette.
Tanto premesso, passiamo a rispondere, nell’ordine, ai quesiti posti:
quesito 1 – Per determinare l’importo della sanzione amministrativa pecuniaria nella ordinanza ingiunzione di pagamento da adottare ai sensi dell’art. 18 della legge 689/81, il funzionario deve far riferimento all’art. 11, ove è stabilito che la somma, tra il limite minimo ed il limite massimo, va commisurata in relazione alla gravità della violazione accertata, all’opera svolta dal trasgressore per eliminare le conseguenze della violazione, alla personalità dello stesso trasgressore ed alle sue condizioni economiche.
In pratica, qualora concorrono dette condizioni, il funzionario potrebbe anche determinare l’applicazione della sanzione minima edittale (€ 25) ovvero, in caso contrario, anche la massima (€ 500).
quesito 2 – Il Comune, con delibera di Giunta comunale, ai sensi dell’art. 16, comma 2 della predetta legge 689/81, può stabilire che l’importo minimo, da applicare in sede di accertamento della violazione, sia diverso e maggiorato rispetto a quello minimo edittale stabilito per la violazione, diversamente da quanto stabilito dallo stesso art. 16, comma 1.
Nel caso prospettato, ad esempio, la Giunta comunale potrebbe deliberare che l’importo minimo da applicare non possa essere inferiore a € 150, 200, 300 etc., ovviamente mai superiore al massimo di € 500.
Se invece il quesito è riferito all’importo da stabilire con l’ordinanza ingiunzione, si veda la risposta per il primo quesito.
quesito 3 – Decorso il termine di 30 giorni per il pagamento della somma stabilita nell’ordinanza ingiunzione ed accertato che il trasgressore non abbia presentato opposizione innanzi al Giudice di Pace avverso allo stesso provvedimento ingiuntivo, quest’ultimo diventerà titolo esecutivo e, pertanto, si dovrà procedere, ai sensi dell’art. 27 della citata legge 689/81, alla riscossione coattiva delle somme dovute, predisponendo apposito ruolo.
- te a. r. Dr. Michele Pezzullo