Quesito: Regione Puglia – Commercio aree pubbliche itinerante- occupazione suolo.

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Quesito per passiamo: la risposta!
Risposta ai quesiti posti dai lettori

DOMANDA: Egr. dott. Pezzullo, le scrivo per porle un quesito in riferimento alla legge regionale in oggetto, regione in cui la sottoscritta svolge la propria attività nel settore Polizia Locale.

La precedente legge regionale n. 18 del 24/7/2001, all’art. 24 prevedeva che l’operatore itinerante doveva spostarsi nell’arco della giornata e non tornare sul medesimo posto.  E’ stata totalmente abrogata.

L’art. 31, comma 4, del codice del commercio della regione Puglia  così recita ” l’esercizio in forma itinerante  permette di effettuare soste per il tempo necessario a servire la clientela e, con divieto di posizionare  la merce sul terreno o su banchi a terra, nel rispetto delle vigenti normative igienico – sanitarie”.

Quale articolo a suo parere è applicabile per elevare la sanzione nel caso in cui l’operatore itinerante si ferma per servire i clienti  (i clienti sono presenti per essere serviti in maniera costante e continuativa) né crea problemi alla sicurezza della circolazione e né occupazione abusiva di suolo pubblico? Il Comune in cui opero a  tutt’oggi non  è dotato del documento strategico del commercio e né di alcun piano commerciale e di programmazione. Inoltre vorrei sapere i limiti temporali e la distanza da un luogo all’altro per la vendita, dopo aver terminato di servire la clientela.

La ringrazio e la saluto.

  1. M. – Polizia Municipale S………. (TA)

Risposta: In ordine alla problematica esposta, si evidenzia che l’attività di commercio su area pubblica può essere esercitata, ai sensi dell’art. 28, comma 1, del D. Lgs. 114/98, su posteggio, per gli operatori in possesso di autorizzazione di tipo A, ed in forma itinerante per coloro che sono in possesso di autorizzazione di tipo B.

Mentre nel primo caso l’operatore deve occupare il posteggio assegnato in concessione, per la tipologia B il commerciante può fermarsi ad occupare suolo pubblico per il tempo strettamente necessario alla vendita dei propri prodotti su richiesta del cittadino acquirente.

Tale disposizione è stata anche recepita dalla Legge regionale della Puglia del 16 aprile 2015, n. 24 “Codice del Commercio”, all’art. 31, comma 4, come riportato nel quesito.

Il Mise con la risoluzione n. 174133 del 28.9.2015,ha precisato che qualora l’operatore si fermi in assenza di avventori, ovvero oltre il tempo necessario per la vendita, occupando  suolo pubblico, si configura esercizio di attività di tipo A in assenza del prescritto titolo.

Per conseguenza, si deve procedere a contestare la violazione dell’esercizio di attività di commercio su posteggio in assenza di autorizzazione, con sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.500 a € 15.000, con pagamento in misura ridotta pari a € 5.000; consegue applicazione della sanzione accessoria del sequestro delle merci ed attrezzature.

Per la Regione Puglia, tale sanzione si rinviene nell’art. 61 del citato Codice del Commercio.

In ordine all’ultima parte del quesito, si precisa che non vi sono eventuali limiti temporali ne distanze da un punto all’altro per la vendita; si ribadisce che il venditore itinerante si può fermare e sostare solo se richiesto da eventuali acquirenti e per il tempo strettamente necessario a tale operazione.

Si segnala, infine, che nella predetta risoluzione è stato anche ribadito che, qualora l’operatore commerciali eserciti l’attività itinerante a mezzo veicolo attrezzato, quest’ultimo non potrà essere sottoposto a sequestro e successiva confisca, in quanto “non è annoverabile” tra le attrezzature.

Riteniamo che per attrezzature atte alla vendita devono sicuramente intendersi la bilancia, le buste di carta o plastica per contenere la merce, ceste e cassette, che potranno essere sequestrate per la successiva confisca.

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