Quesito: Regione Piemonte- somministrazione in un circolo privato a non soci – Sanzioni.

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Domanda: Per l’attività di somministrazione in un circolo privato a favore di non soci ritenete che è corretto applicare l’art 3 e 21, comma 6, della legge regionale 38 del 2006? (REGIONE PIEMONTE)
Cte   P. M. Comune provincia di ALESSANDRIA.

Risposta
Si premette che un circolo privato, se autorizzato, può esercitare l’attività di somministrazione solo in favore dei soci, escludendo il servizio per i non soci.
Ciò posto, si deve considerare l’attività di somministrazione ai non soci come attività di somministrazione senza titolo e, pertanto, sarà soggetta alla sanzione pecuniaria da €516 a €3098, con pmr di €1032, come stabilito dall’art 21 della legge regionale 38/206, considerando che , in tale ipotesi, il circolo ha esercitato attività come un pubblico esercizio.
Copia del verbale dovrà essere inviata al Suap che dovrà adottare ordinanza di divieto di prosecuzione di tale attività abusiva, senza disporre la chiusura del circolo, altrimenti il provvedimento di chiusura potrebbe essere censurato perché in contrasto con il principio della libertà di associazione sancito dall’art 18 della Costituzione.

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