QUESITO: ordinanze “pulizia strade”

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L'esperto risponde ai quesiti posti dai lettori
L'esperto risponde ai quesiti posti dai lettori

QUESITO

Per la pulizia delle strade, la regolamentazione in modo stabile e continuativa della segnaletica stradale deve avvenire tramite ordinanza sindacale o dirigenziale?

Nella stessa ordinanza, dove si parla di rimozione forzata, ma non è citato l’art. 159 come sanzione accessoria, è lecito rimuovere le autovetture o altri mezzi?

 

 

RISPOSTA

 

Si tratta di ordinanze comunemente regolate dall’articolo 7 del D.lgs n°285/1992 che, in combinato disposto all’articolo 107 del TUEELL, rientrano pacificamente nella competenza gestionale. Quindi la legittimazione alla loro adozione è del dirigente o del funzionario investito di computi in materia di mobilità urbana.

Che non sia citato, poi, nella predetta ordinanza l’articolo 159 (mi pare di capire, da quel poco che c’è nel quesito, che sia solo una mancanza formale) è fatto irrilevante sul piano della legittimità, a condizione che sussista, nella stessa o altra ordinanza ad essa collegata, l’espressa previsione/prescrizione della “rimozione”, quale sanzione accessoria. In giurisprudenza è consolidato il principio secondo cui la mera mancanza del richiamo al dato normativo di riferimento costituisca una sorta di irregolarità non viziante. In ogni caso, se la segnaletica stradale prescrive che ci sia anche la “rimozione”, i limiti di sindacato da parte del cittadino sono minimi; allo stesso modo –sul piano delle relazioni interne all’Ente- prima di pensare a rifiutarsi di dare ottemperanza ad una prescrizione ritenuta illegittima, il codice di comportamento dei pubblici dipendenti impone di relazionarsi con correttezza con l’autore dell’atto ed informarlo del possibile aspetto critico che lo riguarda; questo, obbligatoriamente e prima di assumere qualsivoglia altra iniziativa.

P.A.sSiamo

Pino Napolitano 

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