Domanda: Gentilissimo Comandante, la titolare di un’impresa individuale nonchè titolare di esercizio commerciale, la cui attività è iniziata a seguito di presentazione di Scia, è stata verbalizzata ai sensi degli artt. 15/2 e 57/3 L. R. Campania 1/2014 in quanto effettuava la vendita su parte ampliata dell’esercizio commerciale senza aver presentato la SCIA al comune.
Con separati atti tale zona in ampliamento, che da progetto approvato in commissione paesaggistica doveva essere solo coperta con una pergotenda, veniva posta sotto sequestro ex artt. 10 e 44 d.p.r. 380/2001 perchè costituente nuovo volume in quanto l’area era stata coperta con pannelli di policarbonato sorretti da struttura metallica e chiusa perimetralmente con pareti in muratura. Il sequestro veniva convalidato dal G.I.P.
Il proprietario dell’immobile è stato denunciato come committente delle opere mentre la titolare dell’esercizio ha presentato una scia commerciale, tra l’altro risultata incompleta, in cui dichiara di essere in regola con le norme urbanistiche.
In questo caso la titolare della scia va denunciata per aver attestato falsamente di essere in regola con le norme urbanistiche anche se si è dichiarata estranea al reato?
in caso di inottemperanza all’ordinanza dirigenziale di chiusura della parte in ampliamento, come procedere?
I provvedimenti di cui all’ art 22 D. lgs 114/98 e alla L. R. rientrano tra quelli di cui all’art 50 d. lgs 267/2000 che attribuisce carattere esecutivo al provvedimento del Sindaco/Dirigente (nota dell’Ufficio legale del Ministero attività produttive).
L’art. 21/ter della 241/90 dà la possibilità alle amministrazioni di imporre coattivamente l’adempimento degli obblighi imposti nelle ordinanze.
L’inottemperanza va verbalizzata ex art 7/bis c. 2 267/2000 dalla polizia municipale o dal Dirigente Suap a seguito invio rapporto ex art 17 689/2000?
Nel ringraziarla colgo l’occasione per porgere distinti saluti. Cap. V. B.
Risposta: Premesso che la titolare dell’esercizio che ha sottoscritto la Scia è responsabile di falsa attestazione in ordine alla regolarità urbanistica e paesaggistica e, pertanto, deve essere denunciata all’A. G.
Ricordo, inoltre, che il provvedimento di chiusura della parte in ampliamento dell’esercizio deve essere inquadrato come sanzione accessoria alla sanzione pecuniaria principale.
L’ordinanza di chiusura della parte ampliata dell’esercizio non deve essere emessa ai sensi dell’art. 50 del D. Lgs. 267/2000, bensì dal Dirigente Suap ai sensi dell’art. 57 della L. R. 1/2014.
Per conseguenza, per l’inottemperanza occorre procedere con sequestro amministrativo della parte in eccesso e sanzione ex art. 7 bis D. Lgs. 267/2000 dal personale che effettua l’accertamento.
Il Dirigente Suap, invece, dovrà procedere alla denuncia per la falsa attestazione nella Scia presentata, ai sensi dell’art. 19, comma 6, legge 241/90.
Corre l’obbligo, invero di segnalare che la Legge Regionale Campania 1/2014, art. 57, comma 3, stabilisce che l’ampliamento di un esercizio in assenza del titolo abilitativo è punito con le sanzioni previste dal comma 2.
Detto comma 2 prevede la sanzione pecuniaria da € 2.500 a € 15.000, l’immediata chiusura con la cessazione dell’attività ed il ritiro dell’autorizzazione ove rilasciata.
Da una lettura puntuale di quanto scritto, si deduce che per un ampliamento di un esercizio senza titolo si dovrebbe applicare, oltre la sanzione pecuniaria, anche la chiusura dell’esercizio ed il ritiro dell’autorizzazione precedentemente rilasciata per un esercizio di superficie diversa.
Tutto ciò sembra decisamente eccessivo; ma questa è la norma per come è stata adottata.
Successivamente, hanno cercato di porre rimedio a tale immenso errore, ma con un altro ancora più grave.
Infatti, con Decreto Dirigenziale n. 997 del 30.10.2014, art. 50, comma 2, lett. b), pag. 109, il Dirigente regionale ha dato un’interpretazione della norma meno restrittiva e, motu proprio, ha stabilito che la sanzione accessoria da applicare nella violazione in esame è “l’immediata chiusura oppure cessazione dell’attività commerciale nella sua parte illegittima, con il ripristino dello stato di legalità, per l’ampliamento dimensionale, oppure ………. , in assenza del prescritto titolo abilitativo, indipendentemente dalla natura amministrativa di detto titolo”.
Dovendo pronunciarsi su tale libera interpretazione, per un senso di equità ed a prescindere da una norma tanto rigida, riteniamo più giusta la tesi del Dirigente; ma, ci chiediamo, in punto di diritto, può un decreto dirigenziale modificare l’articolo 57 della legge, anche se scritto in modo pessimo???
Se in Regione Campania non hanno cambiato la gerarchia delle fonti, dobbiamo rispondere decisamente NO!!!
C. te a. r. Dr. Michele Pezzullo
Gent.mo desideravo avere il Suo conforto circa una domanda che ad Oggi non trova risposta: durante un controllo la polizia municipale riscontra un’occupazione abusiva del suolo pubblico e all’interno non trova il titolare. In questo caso verbalizza il trasgressore trovato sui luoghi ( gestore di fatto o dipendente) e l’obbligo in solido ( il titolare). In questo caso il suap ricevuto il verbale può disporre la chiusura del locale per 5 gg. Ai sensi della l. 94/2009?