Quesito – Occupazione suolo pubblico – Sanzioni accessorie –

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Quesito – Occupazione suolo pubblico  – Sanzioni accessorie –

Sig. Comandante le pongo il seguente  quesito: presto servizio all’ufficio SUAP, la Polizia Municipale mi ha trasmesso alcuni verbali di occupazione di suolo pubblico riferite ad alcuni esercizi commerciali ed esercizi pubblici per infrazioni contestate ai sensi del Codice della Strada.

Oltre alle sanzioni che deve applicare il Prefetto il mio ufficio devo avviare anche la revoca dell’autorizzazione dell’attività e se si solo quando c’è la recidiva o anche per un’unica infrazione?

vi ringrazio anticipatamente e vi auguro buona vita; arrivederci a  presto.

Ufficio SUAP C.d. P.

Risposta

 

In ordine al quesito, evidenziamo subito che per l’occupazione di suolo pubblico in assenza della relativa autorizzazione l’ufficio Suap non può disporre la revoca dell’autorizzazione commerciale dell’esercizio.

Trova, invece, applicazione la previsione dell’art. 3, comma 16, della legge 94/2009[1], ove si dispone che il sindaco, per le strade urbane, ed il prefetto, per quelle extraurbane, quando ricorrono motivi di sicurezza pubblica, possono ordinare l’immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti.

Qualora viene accertata l‘occupazione di suolo da parte di esercizi di commercio o pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande, le stesse autorità possono disporre la chiusura dell’esercizio fino al pieno adempimento dell’ordine del ripristino dello stato dei luoghi e del pagamento delle spese, se sostenute dalla pubblica amministrazione, o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni.

Si evidenzia che la disposizione, decisamente punitiva per l’occupazione indiscriminata di suolo pubblico per finalità di commercio, si applica senza avviare alcuna diffida ed in modo diretto a seguito dell’accertamento effettuato dagli organi preposti.

In pratica, viene disposto il ripristino dello stato dei luoghi con la rimozione di eventuali attrezzature, banchi di esposizione e di appoggio, tavoli, sedie, panche etc. e, contestualmente, la sanzione della sospensione dell’autorizzazione, con contestuale chiusura dell’esercizio per un periodo non inferiore a cinque giorni, anche se l’operatore commerciale ha dato corso alla disposizione dell’eliminazione dell’occupazione.

Vi è da aggiungere, ancora, che il successivo comma 17 stabilisce l’ufficio Suap deve applicare la medesima sanzione anche nell’ipotesi in cui sia accertato che l’esercente non adotti provvedimenti finalizzati al decoro ed alla pulizia dello spazio antistante il proprio esercizio, lasciando che il suolo sia sporcato da rifiuti prodotti dalla sua attività.

Si pensi a titolari di esercizi di prodotti alimentari che occupano suolo pubblico lasciando a terra scarti di alimenti quali frutta o verdura; ovvero agli esercizi di somministrazione con gli spazi antistanti divenuti disseminati di recipienti di bibite, carte di prodotti alimentari consumati, tovagliette ed altro, gettati dagli avventori, senza che gli stessi operatori provvedano a ripulire il suolo.

Infine, il comma 18 dispone che gli operatori che hanno accertato la violazione dell’occupazione abusiva di suolo pubblico per fini commerciali, devono trasmettere copia del verbale elevato al Comando della Guardia di Finanza competente per territorio, ai sensi dell’art. 36, del D.P.R. 600/73[2], che stabilisce “I soggetti pubblici incaricati istituzionalmente di svolgere attività ispettive o di vigilanza nonchè gli organi giurisdizionali, requirenti e giudicanti, penali, civili e amministrativi e, previa autorizzazione, gli organi di polizia giudiziaria civili e amministrativi che, a causa o nell’esercizio delle loro funzioni, vengono a conoscenza di fatti che possono configurarsi come violazioni tributarie devono comunicarli direttamente ovvero, ove previste, secondo le modalità stabilite da leggi o norme regolamentari per l’inoltro della denuncia penale, al comando della Guardia di finanza competente in relazione al luogo di rilevazione degli stessi, fornendo l’eventuale documentazione atta a comprovarli”.

Giova, da ultimo, ricordare che anche la legge 77/97[3], al’art. 6, sanziona l’occupazione di suolo pubblico, in violazione di regolamento comunale o di leggi, da parte di operatori di commercio a posto fisso e su aree pubbliche, nonché per l’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

Tale disposizione stabilisce che in caso di recidiva nella predetta violazione, il dirigente -responsabile del Suap, che ha rilasciato l’autorizzazione, dispone, previa diffida, la sospensione dell’attività per un periodo non superiore a tre giorni.

E’ di ogni evidenza che tale ultima normativa è di gran lunga meno afflittiva rispetto alla legge 94/09.

In primo luogo, la sanzione arriva al massimo a 3 gg., non prevedendo un periodo di tempo minimo, per cui potrebbe essere applicata anche la sanzione minima di mezza giornata o poche ore.

Si evidenzia, inoltre, che tale disposizione trova applicazione solo in caso di recidiva e  previa diffida. In pratica l’operatore commerciale deve essere sanzionato almeno una prima volta per l’occupazione abusiva di suolo pubblico ed il verbale deve essere inoltrato al Suap; dopodiché tale ufficio deve predisporre un provvedimento di diffida da notificare al trasgressore.

A seguito della notifica, qualora il titolare dell’esercizio continui ad occupare suolo pubblico con merci, banchi, ovvero tavoli e sedie, deve essere di nuovo verbalizzato per tale violazione con trasmissione del verbale al Suap; solo in quest’ultima ipotesi l’ufficio può adottare il provvedimento di sospensione dell’attività per il periodo innanzi evidenziato.

Mentre si perfeziona tutta la procedura, con risultati risibili, e talvolta con il dissenso di qualche amministratore locale, si consente all’operatore di continuare la sua illecita attività con danno al cittadino che trova, di sovente, intralcio al passaggio sul marciapiedi e, anche, sulla pubblica via.

                                                                    

 


[1]Legge 15 luglio 2009, n. 94recante: “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica”; in G.U. n. 170 del 24.7.09, S. O. n. 128

 

 

[2] Decreto Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante “Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi”; in  G. U. n.268 del 16-10-1973 – S. O.

[3]Legge 25 marzo 1997, n. 77, recanteDisposizioni in materia di commercio e di camere di commercio”; in G. U. n.74 del 29-3-1997.

  

  Michele Pezzullo

 

P.A.sSiamo 

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