Quesito: Manifestazione in luogo aperto al pubblico. Commissione Vigilanza

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Quesito: Manifestazione in luogo aperto al pubblico. Commissione Vigilanza

DOMANDA: Comandante vi disturbo per scogliere questo nodo: Manifestazione in un locale chiuso aperto al pubblico, sala del convento San Giovanni, con ricettività di massima di 200 posti a sedere e con pagamento di un biglietto di ingresso. Al fine di rilasciare la prescritta licenza ex art. 68 Tulps, desidererei sapere se si deve convocare la Commissione comunale di vigilanza sui locali di pubico spettacolo per il relativo parere sulla sicurezza degli impianti e attrezzature ai sensi dell’art. 80 Tulps. Ringrazio per la risposta ed invio cordiali saluti.  – Suap ……. (SA)

Risposta: Prima di procedere al rilascio della licenza ex art. 68 Tulps, deve essere sempre convocata la Commissione di vigilanza sui locali di pubico spettacolo (in questo caso trattasi della commissione comunale) per acquisire il parere sulla sicurezza degli impianti e attrezzature ai sensi dell’art. 80 Tulps.

Ricordo che tale Commissione viene definita perfetta perché devono essere presenti tutti i componenti la Commissione, non basta la maggioranza dei componenti; il parere deve essere dato per iscritto da ogni componente relativamente alle rispettive competenze.

Acquisito il parere favorevole ed eventuali prescrizioni che la Commissione ha inteso dare, si rilascia licenza ex art 68 Tulps per lo svolgimento della manifestazione, indicando anche le prescrizioni della stessa Commissione .

Si ritiene opportuno evidenziare che se lo spettacolo termina entro la mezzanotte e il locale ha una capienza massima fino a 200 persone, invece di presentare istanza per il rilascio della licenza, l’organizzatore può presentare la Scia per lo svolgimento della manifestazione.

Nel caso in cui la manifestazione si dovesse protrarre oltre la mezzanotte, oppure fosse presente un numero di persone superiore alle 200 unità, la manifestazione sarebbe priva della licenza ex art. 68 Tulps e, pertanto, soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria da € 258,00 a € 1549,00, ai sensi dell’art. 666 C. p. (depenalizzato dall’art. 49 del D. Lgs. 250/99); per detta violazione non ammesso il pagamento in misura ridotta.

Inoltre, ricordiamo ancora che sempre per i locali con capienza fino a 200 persone, il parere della commissione di vigilanza può essere sostituito da una relazione tecnica sulla sicurezza degli impianti e delle attrezzature redatta da un tecnico abilitato, incaricato dall’organizzatore dell’evento.

Infine, anche in questo caso, qualora nel locale dovessero essere presenti più di 200 avventori, la relazione del tecnico abilitato in sostituzione del parere della Commissione non sarà ritenuta idonea e, pertanto, il locale risulterà privo del parere di agibilità e sicurezza ex art. 80 Tulps e l’organizzatore dovrà essere denunciato per violazione dell’art. 681 C. p.

 

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