DOMANDA:
Salve, potreste, per cortesia, indicarmi alcuni dei motivi tecnici che possono essere indicati nel verbale di mancata rimozione di un veicolo?
Ad es., potrebbe essere impegnato il carro, certo. Ma se chi interviene per elevare la sanzione è un ausiliario del traffico, che chiama la pattuglia per effettuare la rimozione e la pattuglia non c’è (e la necessità della pattuglia era anche prevedibile per le circostanze della viabilità in quella particolare zona), questo è un motivo tecnico?
Gli ausiliari del traffico che richiedono l’intervento della pattuglia sono tenuti ad aspettarla ovvero possono allontanarsi per altri controlli?
Grazie
RISPOSTA
Premettiamo che, a norma dell’art. 210 del codice: “Quando le norme del presente codice dispongono che ad una sanzione amministrativa pecuniaria consegua una sanzione accessoria non pecuniaria, quest’ultima si applica di diritto, secondo le norme che seguono”. L’articolo 215 del predetto codice, come l’articolo 397 del regolamento di esecuzione, non contemplano l’ipotesi della “impossibilità” nel procedere alla rimozione. Da qui la conseguenza che, si sfugge alla obbligatorietà dell’applicazione della predetta sanzione accessoria, solo facendo appello ai principi generali dell’Ordinamento Giuridico e, nel caso di specie: “ultra posse, nemo tenetur”. Esiste una diffusa prassi di “ordini di servizio” che catalogano, con ferme diversificate, le casistiche di “impossibilità”; spesso è la stessa modulistica in uso alle polizie locali ad evidenziare l’impossibilità della rimozione per “motivi tecnici”. Sebbene ciascun operatore dovrebbe motivare, caso per caso, la predetta impossibilità, assumendosi, a carattere personale, la responsabilità della decisione sul punto, non è da escludere che il Comando di appartenenza detti –a carattere esemplificativo o tassativo- una sorta di catalogo delle ipotesi nella quali sia condivisa la ricorrenza dei variabili fattori di impossibilità. Un simile catalogo non si può qui fornire, atteso che le circostanze variano da caso a caso e da città in città. Quanto al secondo quesito, è parere di chi scrive che, iniziata l’operazione di rimozione, con l’attivazione del “carro-attrezzi”, l’operatore dovrebbe continuare a presidiare il veicolo, per evitare che il sopraggiungere del proprietario possa frustrare il recupero dei costi di cui all’ultimo periodo del comma 2 del menzionato art 397 Reg. Es ( “Nel caso in cui l’interessato sopraggiunga durante le operazioni di rimozione del veicolo, è consentita l’immediata restituzione del veicolo stesso, previo pagamento delle spese di intervento e rimozione all’incaricato del concessionario del servizio di rimozione che ne rilascia ricevuta”). Anche in questo caso, diventa lecito –per il Comando- dettare discipline comportamentali diverse.