Quesito: Invocazione della causa di giustificazione da parte del trasgressore; decisione.
QUESITO
Gentile Dott. Napolitano, durante un suo corso sulla L. 689/1981 ho sentito che richiamava che il Ministero dell’interno, con una sua circolare, aveva sostenuto che la decisione sulla esistenza della causa di giustificazione, invocata dal trasgressore, quando si contesta una sanzione, non poteva essere decisa dall’accertatore ma solo dall’autorità decidente.
Posso avere gli estremi della circolare?
Grazie.
RISPOSTA
Sperando che il quesito non nasca dalla voglia di testare l’affidabilità delle mie affermazioni, ma dal puro desiderio di avere certezza del fatto che NON SI PUO’ DESISTERE DALL’ACCERTARE UNA VIOLAZIONE punita con sanzione amministrativa ai sensi della L.689/1981, SOLO PERCHE’ IL TRASGRESSORE HA INVOCATO L’ESISTENZA DI UNA DELLE CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE di cui all’art. 4 della L.689/1981, le preciso che la circolare ministeriale cui mi riferivo è “Circolare M/2413/11 del 24 febbraio 2000” , secondo cui: “Nel caso in cui, viceversa, l’organo accertatore … ritenga presente una causa di esclusione della responsabilità prevista dall’art. 4 legge 24 novembre 1981, n. 689, l’esclusione della illiceità del comportamento altrimenti vietato deve essere formalmente dichiarata dall’Autorità amministrativa competente a ricevere il rapporto alla quale, pertanto, deve essere inviato il verbale di accertamento notificato, non potendo l’organo di polizia archiviare direttamente …”.
La circolare menzionata non aggiunge nulla di nuovo a quanto già sapevamo; essa è una mera conferma di principi giuridici immanenti al sistema.
Cordiali Saluti.