Quesito: Controllo violazione in materia igienico sanitaria – competenze della P.M.
Comandante, mi potete chiarire se la Polizia Municipale e Provinciale può contestare le violazioni alle leggi sanitarie, alla luce del D. Lgs. 193/2007, ed in particolare per omessa registrazione sanitaria (ex autorizzazione sanitaria); ed infine le sanzioni previste per tale violazione.
Grazie – Agente G. D.
Risposta
La competenza della Polizia Municipale e Provinciale per la contestazione delle violazioni in materia sanitaria fu messa in dubbio (anzi negata del tutto) a seguito di un parere del Ministero della Salute.
Infatti, il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, con nota del 10 novembre 2009 n. 32156,aveva puntualizzato che in materia di sicurezza alimentare erano competenti lo stesso Ministero, le Regioni, le Province autonome e le ASL.
Concludeva stabilendo che potevano elevare sanzioni al D. Lgs. n.193/2007[1] solo gli addetti ai servizi di controllo delle predette amministrazioni.
Da tale assunto emergeva, quindi, che la Polizia Municipale e Provinciale non avevano alcuna competenza a contestare le violazioni ai regolamenti CEE 852/2004[2] e 853/2004[3] (pacchetto igiene), fra questi anche la violazione per la mancata registrazione sanitaria – Scia sanitaria, sanzionate dal citato D. Lgs. n.193/2007.
Purtroppo, tale linea veniva, successivamente, condivisa anche dal Servizio Veterinarioe Igiene degli alimenti della Regione Emilia Romagna, che con parere n. 98062 del 7 aprile 2010, sosteneva “La funzione di Controllo Ufficiale previsto dalle norme del pacchetto igiene non può che essere svolta da personale in possesso di determinati requisiti professionali, che allo stato sono presenti esclusivamente nel personale dipendente del Ministero della Salute, delle Regioni, delle Province Autonome di Trento e Bolzano e delle Aziende USL.” Concludeva, affermando che gli operatori di polizia locale, incaricati del controllo commerciale, per ispezioni di natura igienico sanitaria che potevano rappresentare un pericolo per la salute pubblica, dovevano rapportarsi ai dipartimenti di sanità pubblica per l’adozione delle misure necessarie.
Purtroppo i funzionari estensori delle note ritenevano che la Polizia Locale avesse competenza solo per violazioni al C. d. S. (Il classico povero vigilino che commina sanzioni per divieto di sosta e….. basta!!!!!!)
Tali principi, di fatto, costituivano una grave limitazione all’attività delle Polizie Locali ed, di certo, anche alla dignità e professionalità degli Operatori; infatti, secondo gli estensori delle note predette, gli Agenti, qualora nel corso dei loro interventi operativi accertavano violazioni di carattere igienico sanitario, avrebbero dovuto sospendere ogni tipo di intervento ed interpellare il personale delle ASL per la prosecuzione dell’operazione, ed anche per elevare i verbali di accertamento in materia.
A chiarire ogni cosa è intervenuto il Ministero dell’Interno che, in risposta alla richiesta di chiarimenti da parte della Polizia Municipale di Teramo, con nota del 26 maggio 2010,prot. n. 557/ST/201.600/S.12, ha riconosciuto alla Polizia Locale la competenza ad accertare tutte le violazioni in materia di sanzioni amministrative e, pertanto, anche per le violazioni in materia sanitaria.
Tali principi trovano conforto, secondo quest’ultimo Ministero, dall’esame dell’art. 13, comma 4, legge 689/81[4], che attribuisce agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria competenza generale in ordine all’accertamento delle violazioni punite con sanzione amministrativa e, dell’art. 5, comma 1, legge 65/86, che riconosce al personale della Polizia Locale funzioni di polizia giudiziaria nell’ambito del territorio dell’ente di appartenenza.
Per quanto evidenziato, si conferma che gli Agenti ed Ufficiali della Polizia Municipale e Provinciale, nella loro qualità di Agenti ed Ufficiali di Polizia Giudiziaria, hanno competenza in ordine all’accertamento di ogni tipo di violazione amministrativa, comprese quelle in materia igienico sanitaria, punite dal D.lgs. n. 193/2007, elevando le relative sanzioni.
Per quanto attiene alle sanzioni per la violazione in materia di Scia sanitaria, occorre precisare che l’art. 6, comma 2, del Regolamento CE 852/04, recepito dalla conferenza Stato – Regioni nella seduta del 9 febbraio 2006, stabilisce che ogni operatore del settore alimentare notifica all’ autorità competente ASL ciascuna attività, posta sotto il suo controllo, che esegua una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti ai fini della registrazione del suddetto stabilimento.
Pertanto, anche le attività di produzione, preparazione e manipolazione di prodotti alimentari, devono essere registrate presso l’Asl, con la Scia – detta Scia sanitaria- da presentare al protocollo del comune ove ha sede l’attività, e da questi poi trasmessa all’Asl competente per territorio. Tale registrazione, di fatto, sostituisce l’autorizzazione sanitaria prevista dall’art. 2 della legge 283/62[5], che è stato abrogato dall’art. 3, comma 1, lett. s) del D. Lgs. 193/2007.
Lo stesso decreto ha stabilito le sanzioni da applicare per le violazioni riconducibili alle predette attività che omettono la registrazione sanitaria.
In particolare, l’art. 6, comma 3stabilisce chel’operatore che, ai sensi del Regolamento 852/04, non provvede a registrare con Scia (che ha sostituito l’autorizzazione sanitaria) la propria attività di produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti, ovvero effettua tali attività quando la registrazione è stata sospesa o revocata, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.500,00 a € 9.000,00 con pagamento in misura ridotta pari a € 3.000,00.
Nel caso in cui le attività, anche se già autorizzate, non sono state comunicate all’Autorità competente (ASL) per l’aggiornamento della registrazione, è stabilita una sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 a € 3.000,00 con pagamento in misura ridotta pari a € 1.000,00.
Si ricorda che, a seguito dell’accertamento di tali violazioni, permane l’obbligo per gli Uffici competenti all’adozione dell’ordinanza di sospensione dell’attività.
[1] Decreto Legislativo 6 novembre 2007 n. 193, recante “Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore”, in G.U. 9 novembre 2007, n. 261- S.O. n. 228-
[2] Regolamento (CE) n. 852/2004, recante “Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull’igiene dei prodotti alimentari”; in G. U. Unione Europea L 139/1 del 30.4.2004-
[3]Regolamento (CE) n. 853/2004, recante “Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale”; in G. U. Unione Europea L 139/55 del 30.4.2004-
[4] Legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “Modifiche al sistema penale”; in G. U. n.329 del 30.11.1981 – S. O.
[5] Legge 30 aprile 1962, n. 283, recante “Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande”, in G.U. 4 giugno 1962, n. 139.
C. te Michele Pezzullo
P.A.sSiamo