Domanda: Buongiorno Comandante, Vi pongo il seguente quesito in riferimento all’auto-vidimazione del registro di carico e scarico delle auto usate: in caso di invio al SUAP in ritardo tramite pec, sono previste sanzioni per sanare la posizione?
Grazie mille.
Cordiali Saluti Avv. F. C. – Napoli
Risposta
Si premette che il Tulps obbliga alcuni operatori a tenere un registro ove registrare tutte le operazioni compiute quotidianamente.
Tra di essi ricordiamo quelli più importanti che ci interessano per la tipologia di attività esercitata:
- registro operazioni compiute dall’armaiolo, art. 35;
- registro vendita materiali esplodenti, art. 55;
- registro delle agenzie d’affari e tariffa operazioni, art. 120;
- registro per la vendita di cose antiche e usate e oggetti preziosi, art. 128;
- registro per le auto in vendita conto terzi, art. 120;
- registro agenzie matrimoniali, art. 115;
L’art. 16, comma 1, del R. D. 635/1940, Regolamento di esecuzione del Tulps, stabilisce che in tutti i casi in cui lo stesso Tulps dispone che per l’esercizio di determinate attività soggette ad autorizzazioni di polizia siano tenuti specifici registri, questi dovranno essere bollati in ogni suo foglio, numerati e, per ogni pagina, vidimati dall’autorità di pubblica sicurezza.
I registri per la vendita di oggetti preziosi, fabbricazione di armi e materiali esplodenti, nonchè per le agenzie matrimoniali devono essere vidimati dall’autorità di pubblica sicurezza (Questura); mentre tutti gli altri saranno vidimati dai Suap dei Comuni, presentando la relativa richiesta ed il registro in originale.
Con il parere n. 557/PAS/U/009438/12015 del 20/06/2017, il Ministero Interno ha riconosciuto la possibilità dell’autovidimazione del registro per le auto in vendita conto terzi ex art. 120, da parte dei soggetti interessati.
Tale autovidimazione è possibile a condizione che nella dichiarazione presentata al Suap siano indicati:
- a) le generalità del titolare dell’esercizio, allegando anche documenti di identità;
b) l’indicazione dell’attività con la denominazione e la sede; - c) l’indicazione dell’articolo del tulps che consente l’attività (del caso oggetto del quesito l’art. 120 del Tulps);
- d) dichiarazione di responsabilità ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000;
- e) il numero delle pagine vidimate ed il timbro, nonchè il numero del registro e l’anno di riferimento.
La ricevuta di presentazione della dichiarazione di autovidimazione dovrà essere allegata al registro da vidimare per costituirne parte integrante..
Evidenziamo, inoltre, che la mancata tenuta del registro è punita dall’art. 17 bis, comma 3 del TULPS con sanzione da € 154,00 a € 1.032,00, con adozione di eventuale sanzione accessoria, ai sensi del successivo art. 17 quater con sospensione dell’attività fino ad un massimo di 3 mesi.
Invece, l’omessa vidimazione del registro, in violazione del predetto art. 16, comma 1, sarà punita dall’art 221, comma 2 del Tulps con arresto fino a 2 mesi o con la pena alternativa dell’ammenda fino a € 103,00.
Tanto premesso, in ordine al quesito posto circa l’adozione di eventuali sanzioni per ritardo nella vidimazione del registro di carico e scarico autovetture in vendita, lo scrivente, esaminati sia gli articoli del Tulps che stabiliscono l’obbligo di tenere registri per le operazioni effettuate, prima indicate dalle lettere a) alla f), nonché l’articolo 16 del Regolamento di esecuzione del Tulps, ritiene che si possa ravvisare la violazione del predetto articolo 16, comma 1, del Regolamento di esecuzione del Tulps che obbliga l’operatore alla corretta tenuta del registro.
Per conseguenza, tale violazione dovrà essere punita dall’arti. 17 bis, comma 3 del Tulps, con sanzione pecuniaria da € 154,00 a € 1.032,00, pmr di € 308,00.