Quesito: Attività di intrattenimento in un pubblico esercizio.

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Quesito per passiamo: la risposta!
Risposta ai quesiti posti dai lettori

domanda: Comandante Pezzullo le chiedo di chiarirmi questo dubbio sull’attività di intrattenimento in un pubblico esercizio.

Quando ci sono due chitarristi con microfono e casse che fanno l’intrattenimento fuori ad un pubblico esercizio, dove sono installati i tavolini dei clienti, oltre al pagamento della Siae c’è bisogno di scia? Idem per una signora che con microfono casse e utilizzo di mixer fa karaoke. C’è bisogno di scia?

  1. S. Agente di P. M. in provincia di Lecce

Risposta

Riguardo al primo quesito: se gli orchestrali fanno solo musica d’ascolto e intrattenimento e non si svolge alcun spettacolo ne vi è maggiorazione del prezzo delle consumazioni, non occorre alcun titolo autorizzativo.

Qualora venisse effettuato uno spettacolo o trattenimento, ma solo in modo occasionale e saltuario, a seguito della abrogazione del comma 2 dell’articolo 124 del Regolamento di esecuzione tulps, neanche è richiesta la licenza prevista dall’art 69 tulps.

Mentre, nel caso in cui venisse realizzato uno spettacolo e/o intrattenimento in modo organizzato o ripetuto (es. tutti i fine settimana), ovvero fosse richiesto il pagamento di un ticket, o ancora il prezzo delle consumazioni fosse aumentato, quale compenso per la serata organizzata, il titolare dell’esercizio dovrà richiedere al Suap la licenza ex art. 69 tulps nonchè l’accertamento del requisito dell’agibilità e sicurezza dei locali e degli impianti ai sensi del successivo art 80 tulps.

V’è, altresì, da precisare che se i locali interessati hanno una capacità complessiva fino a 200 avventori l’accertamento dell’agibilità potrà essere sostituito da una relazione di un tecnico abilitato attestante il rispetto dei requisiti di sicurezza e agibilità degli impianti. In mancanza occorrerà richiedere il parere della commissione comunale di vigilanza.

Le stesse norme trovano applicazione anche per il secondo dubbio manifestato.

Infine, si sottolinea che, in entrambi i casi ed a prescindere dal tipo di spettacolo, anche nel caso della sola attività musicale, il titolare del pubblico esercizio dovrà presentare al comune, ai sensi dell’art. 8, c. 2, legge 447/95, la documentazione di previsione di impatto acustico per la tutela dei cittadini dall’inquinamento acustico derivante dalle emissioni sonore.

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