Quesito: Artigiani alimentaristi – somministrazione non assistita.

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Gentile comandante, le pongo il seguente quesito:

Sulla scorta di quanto da lei affermato in un quesito posto nello scorso mese di giugno, una recente sentenza del Consiglio di Stato Sez. V, Sent. n. 2280 dell’8 aprile 2019, ha sostanzialmente rilevato che sussiste somministrazione laddove vi siano camerieri che servono i clienti ai tavoli e, quindi, non sia sufficiente la mera presenza di tavoli e sedie abbinabili per connotare una somministrazione, in assenza del servizio assistito. 

Pertanto Le chiedo se la richiesta di occupazione di suolo pubblico e la presenza di tavoli e sedie ora è prevista per le attività di asporto e senza somministrazione.

nel frattempo la ringrazio

 Presidente Associazione Ascomart (CE)

Risposta

Si premette che l’art. 159 della legge regionale della Campania n. 7/2020 ha introdotto l’art. 16 bis nella legge regionale 11/2015, che ha ad oggetto “Misure urgenti per semplificare, razionalizzare e rendere più efficiente l’apparato amministrativo, migliorare i servizi ai cittadini e favorire l’attività di impresa. Legge annuale di semplificazione 2015”.

Quest’ultima legge, al capo II, aveva modificato profondamente la legge regionale n. 11/1987, in materia di artigianato, disponendo la soppressione dell’Albo delle imprese artigiane con attribuzione delle relative competenze alla Camera di commercio, Sezione speciale del registro delle imprese (art. 16), nonché alla individuazione di “Norme per la qualificazione, la tutela e lo sviluppo dell’impresa artigiana” (art. 17) e, infine, alla “Soppressine delle Commissioni provinciali e regionale per l’artigianato ed abrogazione della precedente legge regionale 11/87” (art. 18), dimenticando, però, di individuare le sanzioni per l’esercizio abusivo dell’attività artigianale in Campania.

Solo successivamente, con L. R. 22/2016, furono  previste le nuove sanzioni, introducendo nell’art. 16 i commi 7 bis e 7 ter.

Il citato art 16 bis, avente ad oggetto “Vendita di prodotti alimentari di propria produzione”, ha operato nuova, radicale modifica della normativa sull’artigianato; è stata, infatti, consentita agli artigiani alimentaristi la possibilità di effettuare la somministrazione non assistita dei loro prodotti, alla stregua degli esercizi commerciali del settore alimentare.

In particolare ha stabilito che “L’impresa artigiana può effettuare la somministrazione nei locali di produzione e in quelli ad essi adiacenti, utilizzando gli arredi dell’azienda medesima, quale attività strumentale e accessoria alla produzione con esclusione del servizio di somministrazione assistita e nel rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie.”   

Da quanto innanzi disposto è chiaro che il legislatore regionale ha voluto riconoscere agli artigiani la possibilità di effettuare la somministrazione non assistita al pari degli operatori commerciali abilitati alla vendita di prodotti alimentari.

Unica restrizione posta da detta normativa è data dalla limitazione della somministrazione nei soli locali di produzione ed in quelli adiacenti ad essi.

E’ del tutto evidente che i citati “locali adiacenti” (peraltro già indicati nella norma quali zone di vendita di prodotti artigianali) sono riferiti a parti di fabbricato chiuse e di proprietà privata; mentre l’occupazione di suolo è riferita ad “aree pubbliche” esterne ai “locali privati”

Si è, pertanto, dell’avviso che non possa essere consentita detta tipologia di somministrazione in aree pubbliche esterne all’esercizio artigianale, ma solo nei luoghi in cui si producono e si vendono i prodotti dell’azienda artigiana.  

Alla luce di quanto detto, si è pertanto dell’avviso che non potrà essere concessa autorizzazione per occupazione di suolo pubblico con tavoli e sedie per il consumo sul posto, con somministrazione non assistita, dei prodotti artigianali, mentre tali arredi, possono essere presenti  nei locali dell’attività artigianale per consentire il consumo sul posto in modo non assistito.

 

                                                                    

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