Domanda:
buongiorno, mi farebbe piacere che pubblicaste un vs articolo/parere sul vs grande sito di approfondimento professionale, in relazione al significato giuridico univoco/compatibile oppure incompatibile/contrastante delle varie terminologie a supporto legale delle strumentazioni stradali per il rilevamento delle infrazioni, quali approvazione vs omologazione e taratura vs revisione periodica, visto che i vari ministeri sostengano una cosa, mentre i certificati di approvazione delle strumentazioni non parlino mai di omologazione e mentre la normativa sulla taratura non corrisponda ad una semplice revisione/collaudo delle apparecchiature > siccome esistono sul web diverse iniziative legali civili/penali contro l’uso di apparecchi solo approvati e solo revisionati e quindi con dotazione di documentazioni differenti a quanto si lamenti come invece necessarie/obbligatorie, si chiede gentile conforto > un onorato saluto
Risposta:
APPROVAZIONE – OMOLOGAZIONE: Sostantivi apparentemente sinonimi nel linguaggio corrente evocano, in realtà, nozioni ontologicamente diverse nel lessico del giure.
In effetti, L’APPROVAZIONE: E’ la dichiarazione, emessa dal competente ufficio ministeriale, di idoneità ad un’apparecchiatura, riferita ad un progetto di realizzazione sia di un nuovo manufatto o ad un progetto di trasformazione di altro già esistente.
L’OMOLOGAZIONE: E’ la dichiarazione, emessa dal competente ufficio ministeriale, di idoneità all’esercizio riferita ad un’apparecchiatura già realizzata, finita e potenzialmente funzionante. può essere data sia su apparecchiature già approvate che su apparecchiature mai approvate.
In ogni caso , la dichiarazione di Approvazione NON costituisce condizione implicita di OMOLOGABILITA’.
E’ il differente grado di ritualità ed operazioni tecniche, come pure la differente competenza istituzionale degli uffici a ciò preposti che, dunque, tracciano il discrimen tra le due modalità, ancorché entrambe offerenti comunanza teleologica.
Va aggiunto, poi, per quanto si possa acquisire dal 6° comma dell’art. 45 del Codice della Strada che titola: ”Uniformità della segnaletica, dei mezzi di regolazione e controllo ed omologazioni”, così come modificato dal D. Lgs. 360/1993, stabilisce, fugando ogni eventuale residuo dubbio:” Nello stesso regolamento sono precisate altresì le modalità di OMOLOGAZIONE E DI APPROVAZIONE” Utilizzando qui il legislatore la E congiuntiva, dando al primitivo sostantivo o concetto una mera connessione all’azione precedente, e da essa assorbita, in quanto la successiva è azione od operazione prodromica ed asservita; rinvia, quindi, al regolamento, subalterno al codice, le modalità di omologazione e non lo stravolgimento del Codice medesimo!! Dove, comunque, lo stravolgimento avviene esclusivamente con delle letture ed interpretazioni capziose e forvianti, se non fuori luogo, in quanto lo stesso articolo 192 del Regolamento, preso in “esame” dalla circolare, titola e distingue: ”OMOLOGAZIONE ed APPROVAZIONE” rispettivamente al comma 2 e 3.
Approvare significa ad esempio che si approvano le scelte di una determinata Amministrazione , nel nostro caso l’utilizzo degli autovelox, ma ciò non significa che questi possano essere utilizzati privi delle prescrizioni di legge ovvero di omologazione. Ad esempio: un’Amministrazione può approvare il progetto di urbanizzazione di una determinata via, ma non ciò non esclude che i pali dell’illuminazione e quant’altro possano essere ubicati in difformità delle prescrizione di legge; pertanto appare ben chiara la differenza tra approvazione ed omologazione
L’omologazione o meglio come prescrive il richiamato comma 6 dell’art 142 ” Per la determinazione dell’osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate”, ovvero le apparecchiature debbono rispondere alle leggi; pertanto, resta il fatto che in Italia, in assenza di norme comunitarie vincolanti, valgono le disposizioni normative nazionali, ovvero le leggi. La differenza tra approvazione e omologazione è che una approvazione può essere come quasi sempre avviene solo teorica valutando solo documenti (carta), una omologazione non è solo teoria ma si testa praticamente il prodotto che deve rispettare determinati parametri imposti da una normativa o legge. Es. vi sono apparecchi rilevatori di velocità cosiddetti “autovelox” in grado di rilevare infrazioni al codice della strada, sia ai sensi dell’art. 142 (controllo della velocità) e 146 stesso codice ( controllo semaforico ecc. ecc.), per tali apparecchiature è fatto divieto l’utilizzazione congiunta. Ebbene, nel codice della strada e nel relativo regolamento, compreso leggi integrative in materia di accertamenti, non vi sono particolari prescrizioni per quanto attiene l’accertamento per il passaggio con il semaforo indicante luce rossa, corsie di emergenza, sorpasso ecc. ecc., in questi casi, l’approvazione o l’omologazione ai sensi dell’art. 45 comma 6 in relazione all’art. 192 comma 3 stesso codice, ai fini della validità della prova sono equivalenti, diversamente, quando viene utilizzato per l’accertamento della velocità soggiace alla prescrizione prevista dall’art. 142 comma 6 che pone alla base dell’accertamento, appunto, l’omologazione. Pertanto le risultanze di apparecchi non omologati non possono essere considerate fonti di prova connessi con l’accertamento della velocità, conseguentemente privi della presunzione di legge (art. 2700 C.C.) che rende l’atto fidefacente, al contrario delle apparecchiature omologate.
Prima conclusione:l’approvazione avviene nel solo interesse di chi la richiede
l’omologazione invece è a tutela e garanzia suprema del cittadino
Veniamo ora ALLA TARATURA ED ALL’OMOLOGAZIONE.
Ciò che garantisce il corretto funzionamento dell’autovelox è la cosiddetta “taratura”; essa deve essere effettuata con cadenza periodica da ente terzo (diverso quindi dall’ente responsabile della strada o cui appartiene l’organo accertatore delle infrazioni) dotato della apposita qualifica di ente certificatore, secondo le norme europee valevoli per tutti gli strumenti di misura.
L’effettuazione della taratura, con indicazione del momento in cui è stata fatta e del soggetto certificatore che vi ha provveduto dovrebbe essere contenuta nei verbali di accertamento; nella prassi riscontriamo che tale indicazione è quasi sempre assente, il che può ingenerare quanto meno il dubbio che la taratura non sia stata effettuata secondo i carismi di legge.
Per verificare ciò, è sufficiente chiedere, con apposita istanza di accesso agli atti da formulare nei confronti dell’ente proprietario della strada ovvero dell’organo accertatore, gli estremi della taratura.
Qualora quindi siano assenti nel verbali riferimenti precisi circa la taratura (non avendo alcun valore al riguardo la semplice e generica attestazione circa il corretto funzionamento dell’apparecchio constatato direttamente dall’organo accertatore!) ACU consiglia di presentare tale istanza (per la cui redazione è possibile chiedere assistenza personalizzata direttamente presso i nostri sportelli), anche al fine di meglio valutare la legittimità del verbale e l’opportunità o meno di impugnarlo per omessa o taratura.
Omologa e taratura sono cose nettamente distinte: l’omologa è un atto formale che precede l’installazione dell’apparecchio ed attesta che lo stesso è conforme alla descrizione delle caratteristiche costruttive indicate, il che non significa affatto che lo stesso sia già idoneo all’uso e correttamente funzionante: per il corretto funzionamento l’autovelox, come qualsiasi strumento di misura, deve essere tarato, cioè regolato ai fini del corretto rilevamento della velocità, in modo che vi sia certezza sulla veridicità della velocità dei veicoli misurata.
La dichiarazione, spesso riportata nei verbali, che l’apparecchio è omologato, quindi, nulla prova sul suo corretto funzionamento e non è sufficiente a rendere legittimo il verbale in assenza di taratura.
Spero di aver contribuito a fare un minimo di chiarezza.
Mimmo Carola
ma se l’approvazione la deve rilasciare il MIT, quale ministero deve rilasciare l’omologazione dell’autovelox a palo? sarà il MISE ?
saluti da costanzo ciaccia