Edilizia: opera abusiva, inottemperanza, acquisizione. Conferme dal Consiglio di Stato.

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L’acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle opere edilizie abusive realizzate non è un provvedimento di autotutela ma una misura sanzionatoria che segue all’inottemperanza dell’ordine di demolizione e ripristino e che opera di diritto perché atto dovuto a carattere meramente dichiarativo; la scadenza del termine per ottemperare è il presupposto per l’applicazione automatica della sanzione amministrativa del trasferimento coattivo al Comune della proprietà sull’immobile quale effetto previsto dalla legge (ex art. 31, commi 3 e 4, d.P.R. n. 380 del 2001, T.U. Edilizia). Con questa Massima, il Consiglio di Stato (Sez. VI, 04/03/2015, sentenza n. 1064) ha confermato la declaratoria di inammissibilità di un ricorso, già giubilato dal TAR calabrese affermando, tra l’altro, che resta inammissibile il ricorso avverso il provvedimento di accertamento dell’inottemperanza all’ordine di demolizione e di acquisizione al patrimonio comunale della costruzione abusiva e dell’area di sedime, nel caso di mancata impugnazione dell’ingiunzione a demolire per vizi relativi a tale atto, essendo il provvedimento di acquisizione gratuita al patrimonio comunale autonomamente impugnabile solo per vizi propri. Il solo termine stabilito dall’art. 31 D.P.R n. 380 del 2001 è infatti quello di novanta giorni dall’ingiunzione di rimozione o demolizione, assegnato al responsabile dell’abuso perché provveda all’esecuzione, decorso il quale “il bene e l’area di sedime … sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del Comune” (comma 3), essendo l’accertamento dell’inottemperanza “titolo per l’immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari” (comma 4); il decorso del termine che l’Amministrazione abbia ritenuto necessario per l’acquisizione non ha perciò incidenza sul suo dovere di legge di comunque provvedervi, permanendo la funzione strumentale dell’acquisizione rispetto all’ordine di ripristino, né incide su quello per l’interessato di impugnare tale ordine a propria tutela”.

Quali le novità? Nel caso di specie nessuna.

Resta il fatto che, in casi come questi, come più volte rappresentato dalle pagine di questa rivista, occorrerà anche irrogare una sanzione pecuniaria per inottemperanza….(INOTTEMPERANZA ALL’ORDINE DI DEMOLIZIONE E SANZIONI PECUNIARIE; Funzionari comunali, Fare Attenzione!)

Pino Napolitano

P.A.sSiamo 

 

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