Domanda:
Gentile Com. te vi chiedo la cortesia di fornirmi un chiarimento sul seguente quesito: Albergo che oltre a cucinare per i clienti che soggiornano esercita anche attività di ristorante al pubblico. Come va inquadrata questa attività? Il Titolare quali autorizzazioni deve chiedere? Vi ringrazio per la vostra disponibilità.
Comando P. M. del comune di C. (NA)
Risposta:
Premettiamo che l’apertura di una struttura ricettiva alberghiera è autorizzata dal Suap ai sensi dall’articolo 86 del Tulps e può essere avviata anche con la presentazione di una scia.
Il citato titolo autorizzativo consente anche la somministrazione di alimenti e bevande a favore degli alloggiati, a condizione che la struttura sia dotata di idonee attrezzature e sia stata presentata la scia o registrazione/notifica sanitaria per la preparazione e manipolazione di alimenti e bevande.
A tal proposito sottolineiamo che la L. R. Campania 22/2016 con l’articolo 1 ha modificato la legge regionale 7 agosto 2014, n. 16 introducendo, dopo il comma 50 il comma 50 –bis che stabilisce che la SCIA per le attività ricettive, ad esclusione delle case e appartamenti per vacanze, può comprendere anche la somministrazione di cibi e bevande, limitatamente alle sole persone alloggiate, nonché ai loro ospiti e a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati. La stessa Scia consente, altresì, di fornire agli ospiti giornali e riviste, materiale fotografico e di registrazione audiovisiva, nonché cartoline e francobolli.
Riteniamo utile segnalare, ancora, che qualora la struttura alberghiera fosse dotata di più di venticinque posti letto (e non camere) il titolare dovrà presentare la scia prevenzione incendi al Comando VV. FF. territorialmente competente.
Detto ciò, passiamo al tema del quesito.
Nel caso in cui il titolare della struttura volesse utilizzare i locali di ristorazione nell’albergo per svolgere attività di somministrazione di alimenti e bevande anche a persone non alloggiate, attrezzando, a tal fine, una apposita sala per la somministrazione al pubblico, dovrà richiedere titoli abilitativi per tale scopo.
Nel caso in cui il locale è ubicato in una zona soggetta a tutela con attività di somministrazione contingentata, il titolare dovrà richiedere al Suap apposita autorizzazione per l’esercizio dell’attività.
Qualora la struttura si trova in un’area non soggetta a contingentamento, il responsabile dovrà presentare la scia per l’avvio dell’attività.
Il titolare dovrà comunque essere in possesso dei requisiti morali e professionali per l’esercizio dell’attività in argomento.
In entrambi i casi potrà essere effettuata somministrazione a tutte le persone che hanno accesso nel locale.
Ricordo, inoltre, che per l’attività in argomento dovrà anche essere presentata la scia sanitaria.
L’attività svolta in assenza del titolo abilitativo (autorizzazione o scia) è punita con sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.500,00 a € 15.000,00 con pmr di € 5.000,00 ai sensi dell’art. 149, comma 2, della L. R. 7/2020; copia del verbale dovrà essere trasmesso al Suap per l’adozione dell’ordinanza di cessazione dell’attività di somministrazione al pubblico, mentre potrà essere continuata la somministrazione solo per gli alloggiati.
Per la mancanza dei requisiti morali e professionali richiesti, il titolare dell’attività sarà punito con sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.500,00 a € 15.000,00 con pmr di € 5.000,00 ai sensi dello stesso art. 149, comma 2, della L. R. 7/2020
Per la mancanza della scia sanitaria si dovrà adottare sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.500,00 a € 9.000,00 con pmr di € 3.000,00 per violazione del D. Lgs. 193/07, art. 6, comma 3; anche in questo caso copia del verbale dovrà essere trasmessa al Suap per l’adozione dell’ordinanza di sospensione dell’attività di somministrazione al pubblico fino a quando non sarà presentata certificazione. In mancanza del requisito igienico sanitario il Suap dovrà adottare ordinanza di cessazione dell’attività di somministrazione.