Quale titolo abilitativo per le recinzioni metalliche ?

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Fra gli innumerevoli problemi di natura pratica che l’Operatore di P.G. trova ad affrontare nel caso di abusi edilizi, quello più difficile da districare appare certamente quello di individuare quali siano effettivamente gli interventi di attività libera, previsti dall’art. 6 del DPR n. 380/01.

Un ulteriore spunto è offerto da Tar Campania Salerno, 13/04/2017, n. 735 che ha affrontato la questione del ricorso avverso l’Ordine di demolizione dell’opera realizzata, nei termini di cui in seguito.

Secondo la tesi del ricorrente la recinzione, per le sue modalità costruttive, non produce alcun effetto di irreversibile trasformazione del territorio, rientrando quindi nell’ambito dell’attività edilizia libera, in quanto mera estrinsecazione dello ius excludendi alios immanente alle facoltà dominicali del proprietario, né la conclusione potrebbe essere diversa in considerazione del vincolo ambientale esistente in zona, tanto più in quanto il ricorrente si è premurato di attivare il procedimento per la sanatoria paesaggistica dell’intervento, essendo conforme alle norme di tutela ambientale. In ogni caso, anche assumendo che la recinzione richieda la presentazione di una s.c.i.a., la sua mancanza sarebbe sanzionabile con una mera sanzione pecuniaria, restando precluso all’amministrazione l’esercizio del potere demolitorio.

Il Collegio, al riguardo, ritiene che la valutazione in ordine alla necessità del titolo abilitativo edilizio per la realizzazione di opere di recinzione va effettuata sulla scorta dei seguenti due parametri: natura e dimensioni delle opere e loro destinazione e funzione. Di conseguenza, si ritengono esenti dal regime del permesso di costruire solo le recinzioni che non configurino un’opera edilizia permanente, bensì manufatti di precaria installazione e di immediata asportazione (quali, ad esempio, recinzioni in rete metalliche, sorretta da paletti in ferro o di legno e senza muretto di sostegno), in quanto entro tali limiti la posa in essere di una recinzione rientra tra le manifestazioni del diritto di proprietà, che comprende lo “ius excludendi alios” o, comunque, la delimitazione delle singole proprietà. Viceversa, è necessario il titolo abilitativo quando la recinzione costituisca opera di carattere permanente, incidendo in modo durevole e non precario sull’assetto edilizio del territorio, come ad esempio se è costituita da un muretto di sostegno in calcestruzzo con sovrastante rete metallica o da opera muraria. Pertanto, che più che all’astratto genus o tipologia di intervento edilizio (sussumibile nella categoria delle opere funzionali a chiudere i confini sui fondi finitimi) occorrere far riferimento all’impatto effettivo che le opere a ciò strumentali generano sul territorio: con la conseguenza che si deve qualificare l’intervento edilizio quale nuova costruzione (con quanto ne consegue ai fini del previo rilascio dei necessari titoli abilitativi) quante volte abbia l’effettiva idoneità di determinare significative trasformazioni urbanistiche e edilizie.

Sulla scorta delle richiamate considerazioni, quindi, è possibile affermare che una recinzione costituita da rete metallica sorretta da paletti in ferro a “T”, senza opere murarie, avente un ridotto impatto visivo e quindi non comportante una permanente e apprezzabile alterazione dello stato dei luoghi, non richiede il previo rilascio di un titolo edilizio: diversamente, la realizzazione di muri di cinta, cordoli in calcestruzzo o simili vanno assoggettati al regime della DIA o, in seguito, della SCIA ovvero al regime del permesso di costruire, a seconda della loro entità e dell’impatto, per dimensioni e tipologia, che generano sull’ambiente circostante in termini di trasformazione urbanistica o edilizia.

 

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