Prescrizioni in materia di contratto di noleggio di autoveicoli per finalità di prevenzione del terrorismo

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Prescrizioni in materia di contratto di noleggio di autoveicoli per finalità di prevenzione del terrorismo

Come è ben noto, con la Legge 132/2018 sono state apportate significative modifiche anche il codice della strada. Oltre alle modifiche dirette, va dato conto della previsione dell’articolo 17, rubricato alla voce: “Prescrizioni in materia di contratto di noleggio di autoveicoli per finalità di prevenzione del terrorismo”.

Tanto per cominciare, riferendosi all’articolo 84 de codice della strada, forse meglio avrebbe fatto il legislatore a parlare di “locazione” di autoveicoli e non di noleggio; tuttavia, di questi tempi, non si può andare troppo per il sottile.

La norma è così strutturata:

1. Per le finalita’ di prevenzione del terrorismo, gli esercenti di cui all’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2001, n. 481, comunicano, per il successivo raffronto effettuato dal Centro elaborazione dati, di cui all’articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, i dati identificativi riportati nel documento di identità esibito dal soggetto che richiede il noleggio di un autoveicolo, di cui all’articolo 54 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. La comunicazione e’ effettuata contestualmente alla stipula del contratto di noleggio e comunque con un congruo anticipo rispetto al momento della consegna del veicolo. Sono esclusi dall’applicazione del presente comma i contratti di noleggio di autoveicoli per servizi di mobilità condivisa, e in particolare il car sharing, al fine di non comprometterne la facilità di utilizzo.

2. Il Centro di cui al comma 1 procede al raffronto automatico dei dati comunicati ai sensi del comma 1 con quelli in esso conservati, concernenti provvedimenti dell’Autorita’ giudiziaria o dell’Autorita’ di pubblica sicurezza, ovvero segnalazioni inserite, a norma delle vigenti leggi, dalle Forze di polizia, per finalita’ di prevenzione e repressione del terrorismo. Nel caso in cui dal raffronto emergano situazioni potenzialmente rilevanti per le finalita’ di cui al comma l, il predetto Centro provvede ad inviare una segnalazione di allerta all’ufficio o comando delle Forze di polizia per le conseguenti iniziative di controllo, anche ai fini di cui all’articolo 4, primo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

3. I dati comunicati ai sensi del comma 1 sono conservati per un periodo di tempo non superiore a sette giorni. Con decreto del Ministro dell’interno di natura non regolamentare, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalita’ tecniche dei collegamenti attraverso i quali sono effettuate le comunicazioni previste dal comma l, nonche’ di conservazione dei dati. Il predetto decreto e’ adottato, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale esprime il proprio parere entro quarantacinque giorni dalla richiesta, decorsi i quali il decreto puo’ essere comunque emanato.

4. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell’interno provvede ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

Il Ministero dell’interno, in maniera sintetica quanto enfatica, con la sua circolare del 18 dicembre 2018 così recensisce la norma sopra trascritta:

In ogni caso, non c’è da attendersi molto dalla novella:

Giusto per raccogliere le idee, è il caso di riferire che la materia è stata (fin dal 2001) oggetto di semplificazione; pertanto l’attività di locatore senza conducente su esercita in base a SCIA. Inoltre le coordinate della materia (con riferimento ai veicoli locabili) ce le ha fornite il MIT, che ha provveduto, con propria circolare PROT. 5681del 16 marzo 2015 a fare un riepilogo casistico di locazione e comodato.

La questione del coinvolgimento della Polizia Locale nella gestione di questa vicenda è direttamente proporzionale alla questione dell’accessibilità allo SDI, pertanto, su questo tema non ci si dilunga.

In conclusione, se non si fosse pensato soltanto alla prevenzione dei fenomeni terroristici ma anche a quella delle sanzioni amministrative, ben il Legislatore avrebbe potuto immaginare un inserimento delle stesse informazioni anche nell’anagrafe nazionale dei veicoli, onde consentire la notificazione della sanzione amministrativa (in caso di violazione) come trasgressore, direttamente al Locatario.  Vero che la Cassazione ci conforta nel considerare obbligato in solido il locatore, ma una sistemazione di questa problematica poteva essere opportuna (In tema di sanzioni amministrative pecuniarie per infrazioni stradali, il locatore del veicolo senza conducente è responsabile in solido, giacché l’art. 196 cod. strada, pur menzionando esclusivamente il locatario, intende assicurare il pagamento di un soggetto agevolmente identificabile, mentre l’identità del locatario, di regola, è nota soltanto al locatore. Cass. civ. Sez. VI – 2 Sent., 24/09/2015, n. 18988).

 

 

 

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