La Polizia Municipale mi notifica una montagna di verbali? Male di poco -pensa il farabutto- cambio residenza prima che mi notifichino la cartella esattoriale e -se i vigili non sono sufficientemente scaltri da verificare la residenza e fanno affidamento su quella di notifica dei verbali- frego il sistema.
Proviamo a spiegare questo pensiero ermetico di apertura:
in tema di notifica l’articolo 139 cpc, dopo aver chiarito che se la notifica non avviene a mani proprie del destinatario, la notificazione deve essere fatta nel comune di residenza del destinatario, ricercandolo nella casa di abitazione o dove ha l’ufficio o esercita l’industria o il commercio, sancisce che (comma 2): “Se il destinatario non viene trovato in uno di tali luoghi, l’ufficiale giudiziario consegna copia dell’atto a una persona di famiglia o addetta alla casa, all’ufficio o all’azienda, purché non minore di quattordici anni o non palesemente incapace”.
Sulla base di questa norma (che sancisce la presunzione di consegna dell’atto da parte della persona di famiglia al destinatario) sono andate a segno, negli anni, svariate migliaia di notificazioni ritenute regolari dai giudici. In pratica, specie quando il rapporto di famiglia sia “intenso/stretto” anche in caso di diverso luogo di residenza del destinatario, la notifica a mani del familiare ha resistito, proprio in forza della norma sopra menzionata.
La sentenza della Cassazione (sezione sesta) n°7830 del 17 aprile 2015, smuove questa certezza e rende vera l’insolita affermazione contenuta nei periodi di apertura di questo breve commento.
Sostengono i giudici che la “presunzione di ricezione” opera esclusivamente nel luogo di abitazione del destinatario e non anche in altri luoghi nei quali abitino soltanto i parenti (nel caso di specie, la madre del destinatario).
Insomma, da anni, l’accettazione della notifica da parte del parente, assumeva valore perché si era consolidata l’idea che la notifica ai sensi dell’art. 139 c.p.c. potesse avvenire correttamente nelle mani di un familiare, anche quando questi non fosse abitualmente convivente con il destinatario, proprio perché il giudice poteva vigilare sulla intensità del rapporto parentale e sulla fondatezza dell’affidamento che possa avvenire la trasmissione dell’atto dal familiare al destinatario; ciò aveva forza, anche in funzione del fatto che la notificazione avesse raggiunto lo scopo (come nel caso trattato della sentenza… rispetto al quale esito, probabilmente molto ha giocato la contumacia dell’Amministrazione opposta).
Con la novità qui succintamente descritta, si complica la vita per il richiedente notifica e la Cassazione si pone in un ottica formale (se non addirittura formalistica).
Giusto o sbagliato che sia, ci rimette la stabilità dei rapporti giuridici, in una Nazione nella quale a fare affidamento sulla Giustizia ci vuole sempre più coraggio.
Pino Napolitano
P.AsSiamo