INOTTEMPERANZA ALL’ORDINE DI DEMOLIZIONE E SANZIONI PECUNIARIE; Funzionari comunali, Fare Attenzione!

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Faccio seguito al lancio informativo fatto da Giulio Pipelnino, ieri, sulle pagine di questo sito.

Come già rappresentato da questi, Il DECRETO-LEGGE 12 settembre 2014, n. 133 (in G.U. 12/09/2014, n.212), convertito con modificazioni dalla L. 11 novembre 2014, n. 164 (in S.O. n. 85, relativo alla G.U. 11/11/2014, n. 262), ha disposto (con l’art. 17, comma 1, lettera q-bis)) l’introduzione dei commi 4-bis, 4-ter e 4-quater all’art. 31 del D.P.R. n°380/2001, noto ai più come TESTO UNICO EDILIZIA.

Di cosa stiamo parlando? s’è compresa la portata della novella?

Fondamentalmente il Legislatore, innanzi alla rilevata incapacità dei comuni di demolire le opere abusive, mette alle strette i dirigenti ed i funzionari comunali, svegliandoli dal torpore della pigrizia e mettendoli, probabilmente, in conflitto con Amministratori locali troppe volte solidali con gli “abusivi”.

Hai costruito una casa abusiva? Hai ricevuto notifica dell’ordinanza di demolizione? te ne sei fregato sperando nella inadempienza del Comune? Da domani, se non altro, andrai soggetto ad una sanzione pecuniaria da 2.000 a 20.000 Euro.

Se il dirigente responsabile non sarà zelante nell’irrogare questa sanzione certo se la vedrà “nera”!!!

Non mi dilungo in commenti e rimetto il testo del neonato comma 4 bis.

“4-bis.  L’autorità  competente, constatata   l’inottemperanza, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 2.000 euro e 20.000 euro, salva  l’applicazione  di  altre  misure  e sanzioni previste da norme vigenti. La sanzione,  in  caso  di  abusi realizzati sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2 dell’articolo 27, ivi comprese le aree soggette a rischio idrogeologico  elevato  o molto elevato, è sempre irrogata nella misura massima. La mancata  o tardiva emanazione del provvedimento sanzionatorio,  fatte  salve  le responsabilità penali, costituisce  elemento  di  valutazione  della performance individuale nonché  di  responsabilità  disciplinare  e amministrativo-contabile   del   dirigente    e    del    funzionario inadempiente”.

La norma apre più dubbi che certezze e sicuramente il contenzioso non sarà di poco momento.

Ci vuole informazione e formazione, e quanto a questo, P.A.sSiamo, si sta organizzando, con pubblicazioni, corsi, convegni e articolati spunti di riflessione.

Saranno, anche i proventi di queste sanzioni, vincolati : “4-ter. I proventi delle sanzioni di cui al comma  4-bis  spettano al  comune  e  sono  destinati  esclusivamente  alla  demolizione   e rimessione in pristino  delle  opere  abusive  e  all’acquisizione  e attrezzatura di aree destinate a verde pubblico”. Anche questa è una buona notizia per chi si avvierà ad essere virtuoso; la notizia, di contro, sarà pessima, per chi è abituato a fare i “magheggi” con i proventi vincolati.

Pino Napolitano

P.A.sSiamo

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