Peculato e mancato riversamento delle somme di pertinenza del Comune. Caso dei parcheggi a pagamento.

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Il riversamento della percentuale sulle somme incassate dal concessionario per la gestione delle aree di sosta a pagamento rappresenta una delle modalità più frequentemente utilizzata ai fini della imputazione delle somme spettanti.

Al concessionario, quale incaricato di pubblico servizio, viene contestato il delitto di peculato, ipotizzandone l’appropriazione della quota parte – contrattualmente stabilita nella misura del 30% nel capitolato per l’affidamento del servizio di gestione dei parcheggi
pubblici a pagamento – degli introiti derivanti dallo “scassettamento” dei parcometri, di cui ometteva il versamento trimestrale nelle casse comunali.

Più precisamente, trattandosi di concessionario esercente un servizio di natura
pubblica per conto dell’ente comunale e secondo tariffe da esso stabilite, gli introiti conseguenti allo “scassettamento” dei parcometri, quanto alla “percentuale pattuita sulla somma prelevata” nella misura del 30% spettante all’ente, costituiscono fin dall’origine pecunia pubblica, che l’ente si riserva in via autoritativa per sé, incaricando l’appaltatore
privato della riscossione.

Non è dello stesso avviso Cass. pen., sez. VI, 29/12/2020, n. 37674 che, viceversa, richiamando decisioni conformi, ricorda che non si configura il delitto di peculato, bensì un mero inadempimento contrattuale, il mancato versamento al Comune appaltante, da parte della società incaricata di un servizio di gestione – nel caso in esame quello dei parcheggi a pagamento -, della quota pattuita in relazione alle somme riscosse dai privati a titolo di corrispettivo del servizio prestato dalla società, in quanto il denaro non corrisposto all’ente pubblico non è qualificabile come “altrui” ab origine rispetto al soggetto obbligato.

L’oggetto materiale della condotta di peculato, infatti, costituito dal denaro o altra cosa mobile, è connotato dalla “altruità”, sanzionandosi l’appropriazione di detti beni da parte di colui che, pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, ne abbia il possesso o la disponibilità in ragione dell’ufficio o servizio espletato.
Orbene, deve ritenersi esclusa l’altruità del denaro se questo sia il corrispettivo pagato dal privato destinatario del pubblico servizio prestato. Non potranno qualificarsi “altrui” siffatte somme di denaro, remunerative del servizio – ancorché a tariffa vincolata -, solo in virtù della natura pubblica del servizio per la prestazione del quale sono dovute, potendone il gestore che le riceve, nel cui patrimonio entrano a far parte, disporne liberamente.

Tali somme non sono originariamente dovute alla P.A. dal soggetto obbligato (come, invece,
avviene per i tributi riscossi dal concessionario per conto della P.A.), ma trovano la propria causa nella prestazione resa dal gestore del pubblico servizio di parcheggio a pagamento, della quale costituiscono corrispettivo.

In conclusione, il mancato versamento della quota stabilita sui complessivi introiti del servizio integra solo un inadempimento del relativo obbligo contrattuale nei confronti della P.A. affidataria.

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