Parte il domicilio digitale delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato. Pubblicate le linee guida dell’ AgID.

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In data 15 settembre 2021,  sono state pubblicate, dall’AGID (agenzia per l’Italia Digitale), le linee guida dell’indice dei domicili digitali delle persone fisiche (acronimo INAD) , nonche  dei professionisti non tenuti all’iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese, di cui all’art. 6-quater del CAD.

L’INAD è   realizzato è gestito dall’AgID, ed è l’elenco pubblico contenente i domicili digitali, eletti ai sensi dell’articolo 3-bis, commi 1-bis e 1-ter del CAD dalle persone fisiche nonché dai professionisti e dagli enti di diritto privato non tenuti all’iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese. Il domicilio digitale è l’indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata (di seguito PEC) o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato.

la registrazione è su base volontaria ed i soggetti che intendono eleggere il proprio domicilio digitale, devono preventivamente registrarsi all’INAD accedendo tramite il relativo portale web e identificandosi mediante uno dei seguenti strumenti:  SPID,   carta d’identità elettronica (CIE),  carta nazionale dei servizi (CNS).

Gli Ente che  risultino i già presente in  altri indici digitali  non possono  registrarsi  all’INAD e conseguentemente, è preclusa la possibilità di eleggere il domicilio digitale in INAD.

La registrazione dei Professionisti nell’INAD è soggetta alla verifica, condotta in modalità automatizzata, dell’assenza del soggetto all’interno dell’INI-PEC, nel caso in cui il Professionista risulti già presente nell’INI-PEC, non gli è consentita la registrazione all’INAD e, conseguentemente, gli è preclusa la possibilità di eleggere, in tale sistema, il domicilio digitale in qualità di Professionista, ferma restando, in ogni caso, la facoltà di registrazione nell’INAD in qualità di persona fisica.  I Professionisti hanno facoltà di eleggere nell’INAD sia un domicilio digitale professionale sia un domicilio digitale personale. La distinzione tra i due domicili digitali appartenenti al medesimo soggetto è resa evidente all’interno dell’INAD sia all’interessato, al momento dell’elezione del domicilio, sia agli utenti al momento della consultazione dell’INAD.

il domicilio digitale dei  soggetti privati non può essere eletto presso un servizio di posta elettronica certificata gestito da una pubblica amministrazione e l’ indirizzo PEC o di recapito certificato qualificato utilizzato  non può essere contemporaneamente domicilio digitale di due o più codici fiscali. Resta ferma, in ogni caso, la facoltà di eleggere al di fuori dell’INAD un domicilio speciale per determinati atti o affari, ai sensi dell’articolo 47 c.c. Il domicilio eletto dalle persone fisiche può essere utilizzato anche per le comunicazioni aventi valore legale a loro dirette nella qualità di tutori, curatori, procuratori o altre forme di rappresentanza di altre persone fisiche, previste dalla legge.

La consultazione online dell’INAD, è consentita a chiunque senza necessità di autenticazione e  la cessazione dall’indice  è volontaria fermo restante la conservazione storica dei dati.

In allegato le linee guida agid 529_2021 complete

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