Ordinanza di rimozione di manufatto su ruote, suppostamente amovibile

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La sottile linea che distingue tra opera amovibile e, per sua natura, temporanea e la necessità di munirsi di titolo idoneo, rappresenta un terreno di scontro aspro che, ogni volta, viene ribadito dalla giurisprudenza amministrativa.

Tar Lazio, Roma, sez. II quater, 12/04/2021, n. 4230 ha osservato, ancora una volta, che se si colloca su un fondo una roulotte ed un prefabbricato su ruote, si realizza un muro di cinta con cancello e se si copre l’area con ghiaia, è assolutamente necessario richiedere un permesso a costruire.

Come chiarito dalla giurisprudenza in materia, infatti, è necessario munirsi del permesso di costruire anche nel caso di manufatti facilmente rimovibili, dato che anche una struttura prefabbricata, anche se semplicemente appoggiato al suolo, senza ancoraggio, rientra nella nozione di “nuova costruzione” urbanisticamente rilevante ai sensi dell’art. 3 del DPR 380/2001, ove sia destinato ad essere stabilmente utilizzato come abitazione o locale lavorativo e quindi necessita di un titolo abilitativo edilizio, e, a maggior ragione, se pur presentando delle caratteristiche di amovibilità, richiede opere di fondazione e la realizzazione di impianti tecnologici per allacciamenti permanenti e servizi ecc., che comunque comportano la trasformazione in via permanente di suolo inedificato; tanto in forza della stessa disposizione sopra citata, che, al comma 1 lett. e) punto n. 5) include, appunto “l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni”, senza richiedere ulteriori condizioni. In conclusione, quel che rileva non è l’aspetto strutturale o della modalità costruttiva, bensì quello funzionale, della destinazione dell’immobile, cioè l’utilizzo della struttura in modo oggettivamente ed evidentemente stabile, che comporta un’ alterazione permanente del territorio e dello stato dei luoghi.

Appare chiaro, pertanto, che l’adozione di un’ordinanza di demolizione delle opere realizzate sine titulo costituisce per il Comune un atto dovuto.

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