La giurisdizione avverso le Ordinanze di rimozione di paletti dissuasori della sosta, installati abusivamente e sanzionati ai sensi dell’art. 21 del Cds. è del Giudice Ordinario e non già di quello amministrativo.
Secondo Tar Campania, sez. VIII, 30/09/2021, n. 6111, infatti, non vi è alcun dubbio al riguardo, trattandosi, peraltro, di sanzione accessoria alla violazione del citato art. 21 Cds.
L’interpretazione che fosse un provvedimento di natura edilizia è assolutamente inconferente, trattandosi di materia devoluta al Giudice Ordinario anche perchè la rimozione dei paletti è intesa espressamente quale “pena accessoria” comminata, appunto, dalla medesima norma al fine di sanzionare la condotta di chi esegua opere non autorizzate nelle aree destinate alla circolazione dei veicoli;
Considerato, quindi, che il riferimento alla mancanza di titoli autorizzatori è da intendersi alle autorizzazioni e concessioni di cui all’art. 26 del medesimo d.lgs. 285/1992 e non è, invece, riferibile alle violazioni delle norme che regolano l’attività edilizia, così come prospettato dalla parte ricorrente



