Ordinanza di divieto di sosta a camper e roulottes. Codice della strada o art. 54 TUEEL. Tar Toscana, Firenze, 13/04/2015, n. 575.

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Come noto i Sindaci, attraverso lo strumento offerto dall’art. 54 del D.Lgs. n. 267/00, cercano di risolvere i supposti problemi di ordine pubblico con le Ordinanze emesse per motivi urgenti e contingibili.

Attraverso tale schermo, però, sovente superano i limiti imposti dalla norma ed emettono provvedimenti che, così come ribadito più volte dalla giurisprudenza, appaiono sproporzionati rispetto ai risultati sperati.

L’art. 54 comma 4 così dispone: il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono tempestivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione.

Ci si chiede, pertanto, cosa centrino le ruolottes, i camper e gli autocaravan con l’urgenza e la contingibilità?

Il Sindaco di un comune toscano ha ritenuto, viceversa, che tale provvedimento fosse necessario al dichiarato scopo di eliminare i pericoli derivanti dall’occupazione continuativa, da parte degli autocaravan, di aree in cui è consentito il parcheggio dei veicoli stante il consistente numero degli autocaravan stessi nelle aree di circolazione cittadine, i possibili fenomeni di inquinamento derivanti da scarichi di acque luride o da abbandono di rifiuti solidi urbani, l’intralcio al traffico causato dalle dimensioni dei mezzi in questione viste le caratteristiche strutturali di molte strade comunali, i problemi di sicurezza pubblica che hanno dovuto dirimere le Forze dell’Ordine, l’occupazione delle aree di sosta e parcheggio con vetture utilizzate in modo continuativo come dimora o accampamento.

L’impugnata ordinanza assume a presupposto la constatazione che numerose aree pubbliche destinate alla sosta dei veicoli sono occupate da mezzi di trasporto utilizzati come luogo di dimora o di accampamento e richiama rapporti della Polizia Locale e segnalazioni attestanti l’abbandono di rifiuti in dette aree e la turbativa che ne deriverebbe alla sicurezza pubblica ed all’ordinato vivere civile.

In realtà la motivazione è quella di contrastare il fenomeno del nomadismo e dello stanziamento “permanente” delle comunità  e delle loro masserizie.

Il Collegio, invece, osserva che le norme richiamate richiedono la sussistenza di una situazione di effettivo pericolo di danno grave ed imminente per l’incolumità pubblica, debitamente motivata a seguito di approfondita istruttoria, essendo necessaria la documentata necessità e urgenza attuale di intervenire a difesa degli interessi pubblici perseguiti e dovendo comunque rilevare accadimenti non fronteggiabili con gli strumenti ordinari apprestati dall’ordinamento. Tra i requisiti di validità delle ordinanze contingibili e urgenti vi è, inoltre, la fissazione di un termine di efficacia del provvedimento: il carattere della contingibilità esprime l’urgente necessità di provvedere con efficacia ed immediatezza in casi di pericolo attuale od imminente ed a ciò è correlata la natura necessariamente provvisoria di siffatti provvedimenti, la quale implica che le misure previste devono avere efficacia temporalmente limitata.

Ma l’elemento che costantemente è richiamato dalla giurisprudenza è la sproporzione dello strumento utilizzato rispetto agli obiettivi.

Nel caso di specie, la finalità evidenziata nel provvedimento impugnato, della salvaguardia dell’igiene pubblica, manca del supporto di un determinato accertamento di problematiche di emergenza sanitaria, in assenza del quale la sola sussistenza di una situazione di precarietà igienica che deve essere risolta con i mezzi ordinari. Tra l’altro la normativa di riferimento è data dall’art. 50, comma 5, del d.lgs. n. 267/2000, e non dall’art. 54 richiamato dall’amministrazione.

Piccola notazione. Non era più semplice ed efficace richiamare gli artt. 157 e 158 del cds ?

Michele Orlando

P.A.sSIAMO

 

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