Omicidio stradale: investimento notturno di pedone.

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Sebbene il caso si riferisca a normativa preveniente rispetto alla L.n°41/2016, quanto emerge dalla sentenza Cass. pen. Sez. IV, 18/02/2016, n. 23172, è ancora molto attuale.

In tema di omicidio colposo, per escludere la responsabilità del conducente per l’investimento del pedone è necessario che la condotta di quest’ultimo si ponga come causa eccezionale ed atipica, imprevista e imprevedibile dell’evento, che sia stata da sola sufficiente a produrlo.

Ciò posto, la circostanza che il pedone si trovasse a gettare la spazzatura in orario vietato di conferimento dei rifiuti non rileva perché, quand’anche sussista una disciplina sulla raccolta dei rifiuti urbani, si tratta comunque di un insieme di regole non certo volte a prevenire eventi del tipo di quello che si è verificato e in ogni caso non idonea a scriminare colui che, attraversando ad alta velocità un centro abitato, perda il controllo del veicolo e vada a collidere con mezzi e cose.

Nel caso di specie, l’imputato, alla guida di un’autovettura, attraversando a velocità eccessiva un centro abitato in ore notturne, perso il controllo del veicolo, andava ad urtare contro un’altra autovettura che era parcheggiata irregolarmente su di un marciapiede a destra rispetto alla direzione di marcia percorsa da un pedone, quindi rimbalzando l’auto sul lato sinistro della carreggiata ed andando a cozzare contro un cassonetto dell’immondizia che, spostatosi per effetto dell’urto, travolgeva il pedone, che riportava lesioni personali che ne determinavano la morte.

fraintendere-il-sessuologo

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